Concordato in Appello: La Cassazione Conferma l’Effetto Preclusivo sul Ricorso
Il concordato in appello, introdotto nel nostro ordinamento processuale penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente di definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, la scelta di percorrere questa strada processuale comporta conseguenze significative, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in appello preclude la possibilità di un successivo ricorso in Cassazione.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello. I ricorrenti lamentavano l’omessa motivazione riguardo agli aumenti di pena applicati ai sensi dell’art. 81 del codice penale (relativo al reato continuato) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’elemento cruciale della vicenda, però, risiede nel fatto che, nel corso del giudizio di secondo grado, gli stessi imputati avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale, definendo la pena finale attraverso la procedura del concordato in appello.
Le pene concordate (rispettivamente quattro anni e quattro mesi di reclusione con 5.400 euro di multa per un imputato, e sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione con 31.000 euro di multa per l’altro) erano state poi ratificate e irrogate dalla Corte territoriale. Nonostante ciò, gli imputati hanno deciso di impugnare tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando le questioni sopra menzionate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, adottando una procedura semplificata e senza formalità. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura e degli effetti del concordato in appello.
I giudici hanno sottolineato come tale istituto processuale, analogamente a quanto accade per la rinuncia all’impugnazione, comporti una limitazione della cognizione del giudice e produca effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso il giudizio di legittimità.
L’effetto preclusivo del concordato in appello
L’ordinanza chiarisce che nel momento in cui l’imputato accetta di concordare la pena, rinuncia implicitamente a tutti gli altri motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla misura della pena stessa che viene rinegoziata. Questa rinuncia non è un atto meramente formale, ma una scelta processuale strategica che definisce l’oggetto del giudizio d’appello e, di conseguenza, esaurisce le possibilità di ulteriori contestazioni. L’accordo, una volta raggiunto e recepito dal giudice, cristallizza la situazione processuale, impedendo che le questioni a cui si è rinunciato possano essere riproposte in una sede successiva come la Cassazione.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si basa sul principio consolidato, richiamando una precedente sentenza (Sez. 5, n. 29243/2018), secondo cui l’accordo sulla pena ha un effetto che va oltre il secondo grado di giudizio. La definizione del procedimento tramite concordato in appello, anche su questioni che sarebbero rilevabili d’ufficio (come la responsabilità e la colpevolezza ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), limita non solo la cognizione del giudice d’appello ma preclude l’accesso al giudizio di legittimità. In sostanza, aderendo all’accordo, l’imputato accetta la definizione del processo a quelle condizioni, perdendo il diritto di contestarle ulteriormente. Poiché i ricorsi sono stati proposti per motivi non consentiti dalla legge, data la preclusione generata dall’accordo, la Corte li ha dichiarati inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rafforza un importante principio di procedura penale: la scelta del concordato in appello è una decisione definitiva che chiude la porta a ulteriori impugnazioni. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che i benefici di una pena potenzialmente ridotta e di una definizione più rapida del processo si pagano con la rinuncia a far valere altre doglianze dinanzi alla Suprema Corte. La pronuncia serve come monito sulla necessità di una valutazione attenta e ponderata prima di intraprendere la via dell’accordo processuale, le cui conseguenze sono irrevocabili e preclusive per l’intero iter giudiziario.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il concordato in appello ha un effetto preclusivo che impedisce un successivo ricorso. L’accordo sulla pena implica la rinuncia ai motivi di impugnazione, rendendo inammissibile ogni ulteriore contestazione.
Cosa comporta la scelta del “concordato in appello” per l’imputato?
La scelta comporta la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena oggetto dell’accordo. Questo limita la cognizione del giudice e impedisce di sollevare altre questioni, anche in sede di legittimità.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in questo caso specifico?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché gli imputati avevano definito il procedimento in secondo grado attraverso un concordato sulla pena. Secondo la Corte, questa scelta processuale preclude la possibilità di presentare ricorso per motivi ai quali si è implicitamente rinunciato con l’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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esaminati i motivi dei ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., gli imputati hanno proposto ricorso eccependo l’omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena ex rt. 81 cod. pen e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla riduzione delle pene; pene che, d’accordo con il PG, sono state indicate nei “concordati in appello” nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 5.400 di multa per COGNOME; anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 31.000 di multa per COGNOME).
Considerato che all’inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024.