Concordato in appello: l’accordo che chiude la porta alla Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue conseguenze possono essere definitive. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: l’accordo sulla pena in secondo grado ha un effetto preclusivo che si estende anche al successivo ricorso per cassazione, rendendolo inammissibile se proposto per motivi ai quali si era rinunciato. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano molteplici: l’illegittimità della condanna, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’omessa motivazione sulla dosimetria della pena. Tuttavia, nel corso del giudizio di secondo grado, lo stesso imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale.
Il Concordato in Appello e l’Effetto Rinunciatario
Nel giudizio di appello, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena. Sulla base di questa unica richiesta, aveva stipulato un concordato in appello con il Procuratore Generale, che aveva portato alla rideterminazione della condanna in quattro anni di reclusione e 16.000 euro di multa. Nonostante questo accordo, l’imputato decideva di presentare comunque ricorso in Cassazione, sollevando proprio le questioni a cui aveva precedentemente rinunciato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: il Valore Preclusivo del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sulla natura e sugli effetti del concordato in appello. I giudici hanno spiegato che tale accordo, analogamente alla rinuncia all’impugnazione, non si limita a definire la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale”.
Accettando il concordato, l’interessato rinuncia volontariamente a far valere determinate questioni, anche quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio, come quelle relative alla responsabilità penale (ex art. 129 c.p.p.). Questa rinuncia, funzionale all’accordo sulla pena, si cristallizza e impedisce che le medesime questioni possano essere riproposte in un successivo grado di giudizio.
La Corte ha richiamato un precedente consolidato (Cass. Pen., Sez. 5, n. 29243/2018), sottolineando che l’accordo sulla pena preclude l’intero percorso processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso, essendo stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in quanto oggetto di rinuncia, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, accettando di concordare la pena, si rinuncia implicitamente ma irrevocabilmente alla possibilità di sollevare altre doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. L’effetto preclusivo dell’accordo è totale e impedisce di rimettere in discussione punti già definiti, sigillando di fatto l’esito del processo.
Cosa comporta accettare un concordato in appello?
Accettare un concordato in appello comporta la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli oggetto dell’accordo stesso (solitamente la rideterminazione della pena). Tale rinuncia ha un effetto preclusivo sull’intero procedimento.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver stipulato un concordato in appello?
No, non è possibile presentare ricorso per motivi ai quali si è rinunciato con l’accordo. La Corte di Cassazione, come stabilito in questa ordinanza, dichiarerà il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, dopo aver raggiunto un accordo in appello e rinunciato a specifici motivi, li ha riproposti davanti alla Corte di Cassazione. L’accordo precedente aveva però già precluso la possibilità di esaminare tali questioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
€klt -e -ek”9 49 e -a& 21E , ertil
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l’imputato dal reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l’omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abb rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024