Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., l’imputato ha proposto ricorso eccependo la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in punto di commisurazione della pena;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quello relativo alla pena irrogata per il capo b) dell’imputazione (art. 337 cod. pen.), concordando con il PG una riduzione della pena per detto reato nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi sei e giorni venti di reclusione). E’ stato già rilevato che, in riferimento al “concordato in appello”, l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024.