Concordato in Appello: Limiti e Conseguenze del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo all’imputato la possibilità di ottenere uno sconto di pena in cambio della rinuncia a contestare la sentenza di primo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti entro cui è possibile presentare ricorso, dichiarandolo inammissibile se proposto per motivi non consentiti.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, una ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte di Cassazione una sentenza emessa dalla Corte d’Appello a seguito di un concordato in appello. L’unico motivo del ricorso verteva sulla presunta violazione di legge in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, pur avendo raggiunto un accordo sulla pena, la ricorrente cercava di rimettere in discussione il merito della propria condanna davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione sul concordato in appello della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento in appello è consentito solo per motivi specifici e limitati. La contestazione relativa al merito della responsabilità non rientra tra questi. Di conseguenza, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto si basa su un accordo tra le parti (imputato e Procura Generale) che, una volta recepito dal giudice, definisce il processo d’appello. La volontà di accedere a questo rito speciale implica una rinuncia implicita a far valere determinate doglianze.
Citando un precedente specifico (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), la Cassazione ha precisato che il ricorso è ammissibile solo se si contestano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito.
Al contrario, sono inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato (come la valutazione della responsabilità) o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. Proporre un ricorso basato sulla contestazione della colpevolezza equivale a contraddire la scelta processuale precedentemente compiuta, rendendo l’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi significativi. Chi opta per questa via deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di contestare nel merito la propria condanna con la certezza di una pena ridotta. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un ‘terzo grado di merito mascherato’ per rimettere in discussione ciò che è stato oggetto di accordo. Le uniche porte che restano aperte per l’impugnazione sono quelle relative alla corretta formazione e attuazione dell’accordo stesso. La decisione comporta anche conseguenze economiche rilevanti per chi tenta un ricorso infondato, come dimostra la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativi, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, nel consenso del Procuratore Generale, o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto tra le parti.
Se si accetta un concordato in appello, si può poi contestare la propria colpevolezza in Cassazione?
No. Secondo la Corte, accettare il concordato implica una rinuncia a contestare i motivi relativi all’affermazione di responsabilità. Pertanto, non è possibile sollevare doglianze sul merito della colpevolezza in un successivo ricorso per cassazione.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 24/12/1997
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
datu attiso ale patti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legg ordine l’affermazione della responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza eme ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relati a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Presidente Il Consigliqre estensore