Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3185 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il 11/09/1999
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali;
considerato che:
– «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dell volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relativ motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quell dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 d 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296 – 01);
– l’unico motivo di ricorso adduce l’immotivata esclusione dei presupposti per provvede ex art. 129 cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione sulla commisurazione della pena (senza neppure ipotizzarne l’illegalità), ragion per cui esso è inammissibile, senza che occorra dilun sulla sua genericità;
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilit dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/ Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.