Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per il Ricorso
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, la scelta di accedere a tale istituto comporta precise conseguenze sui successivi gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, specificando quali motivi di ricorso sono ammissibili e quali no.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Tale sentenza era stata pronunciata proprio in accoglimento della richiesta di concordato in appello, formulata ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La ricorrente, tuttavia, decideva di adire la Corte di Cassazione, lamentando un vizio specifico: il difetto di motivazione della sentenza d’appello in merito alla sua responsabilità penale.
L’inammissibilità del Ricorso per Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. La legge, e in particolare l’art. 599-bis c.p.p., circoscrive in modo tassativo le ragioni per cui una sentenza frutto di concordato in appello può essere impugnata.
Secondo la Suprema Corte, il ricorso in cassazione è ammissibile solo ed esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, specialmente se attinente al merito della responsabilità dell’imputato, come il presunto difetto di motivazione, esula da questo perimetro e non può essere fatta valere in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che la doglianza della ricorrente, incentrata sulla carenza di motivazione riguardo la sua colpevolezza, non rientra in nessuno dei casi consentiti. L’accordo processuale previsto dall’art. 599-bis c.p.p. implica una sostanziale rinuncia a contestare il merito dell’accusa in cambio di una definizione concordata della pena. Pertanto, non è possibile, in un secondo momento, tentare di riaprire la discussione sulla responsabilità attraverso un ricorso in Cassazione fondato su un vizio di motivazione.
Di conseguenza, i Giudici hanno applicato la procedura semplificata e non partecipata prevista dagli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, c.p.p., dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi importanti. Chi opta per questa via deve essere consapevole che le possibilità di un successivo riesame della vicenda da parte della Corte di Cassazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi procedurali specifici che attengono alla correttezza dell’accordo. La sentenza impugnata non può essere messa in discussione per questioni di merito, come la valutazione della prova o la coerenza della motivazione sulla responsabilità, poiché tali aspetti si considerano superati proprio dall’accordo stesso.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici previsti dalla legge, come vizi nella formazione della volontà delle parti di aderire all’accordo, problemi con il consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Il difetto di motivazione sulla responsabilità dell’imputato è un valido motivo di ricorso?
No. Secondo la decisione analizzata, un’eventuale carenza nella motivazione sulla responsabilità penale non rientra tra i motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4039 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a EMPOLI il 28/02/1983
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
4 ato -avvige -effe -PeTtir udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenz pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo qua affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relat alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quant responsabilità dell’imputato.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .Z4d · Così deciso il maillit 2024.