Concordato in appello: i motivi di ricorso sono limitati
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a questa procedura comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente i confini invalicabili del ricorso avverso la sentenza che ratifica tale accordo.
I fatti del caso
Nel caso in esame, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto la richiesta di concordato in appello. La doglianza principale del ricorrente riguardava un presunto difetto di motivazione da parte del giudice di secondo grado. Nello specifico, si contestava il mancato esame della possibile sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, che il giudice è tenuto a valutare prima di emettere qualsiasi pronuncia.
La decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione, con procedura semplificata, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi eccezionali e tassativamente indicati. Qualsiasi altra doglianza, come quella sollevata nel caso di specie, non può essere presa in considerazione.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un accordo volontario tra le parti processuali. Pertanto, la legge limita drasticamente la possibilità di rimetterlo in discussione. Il ricorso è ammissibile solo se si lamentano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno).
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero alla richiesta.
3. Contenuto della pronuncia difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
La Corte ha specificato che le censure relative alla motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. esulano da questo perimetro. Accettando il concordato, l’imputato implicitamente rinuncia a far valere tali questioni nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la rigidità dei presupposti per impugnare una sentenza di concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che la possibilità di contestare la decisione in Cassazione è estremamente ridotta. La pronuncia sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di aderire a un accordo, poiché la successiva contestazione del merito della decisione è, di fatto, preclusa. La stabilità dell’accordo prevale sulla possibilità di un ulteriore controllo di legittimità, salvo nei casi eccezionali che minano le fondamenta stesse del patto processuale.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza di “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per un numero molto limitato di motivi specificamente previsti dalla legge, come chiarito dalla sentenza in esame.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro un “concordato in appello”?
I motivi validi sono esclusivamente quelli relativi a vizi nella formazione della volontà dell’imputato di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, o al caso in cui la decisione del giudice sia difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Cosa succede se il ricorso contro un “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4057 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 01/07/1986
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
.rti*.
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art 129 cpp.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della,s mrna,di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cobrg Così deciso il GLYPH 2024.