Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, rinunciando a determinati motivi di impugnazione. Tuttavia, quali sono i confini di questo accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4321/2026, chiarisce in modo inequivocabile i limiti del successivo ricorso per cassazione, specificando quali doglianze non possono più essere sollevate dopo aver patteggiato la pena.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Accordo in Appello
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Napoli nord per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale raggiungevano un accordo sulla pena, formalizzato secondo la procedura del concordato in appello. La Corte d’appello di Napoli, recependo l’accordo, riduceva la pena inflitta in primo grado.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione, poiché, a dire della difesa, la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Il Ricorso in Cassazione e la Posizione della Suprema Corte
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava la possibilità di contestare, dopo un concordato in appello, la mancata valutazione da parte del giudice di merito di eventuali cause di assoluzione. L’imputato sosteneva che il giudice d’appello, prima di ratificare l’accordo sulla pena, avrebbe dovuto comunque verificare l’assenza di palesi motivi per un proscioglimento nel merito.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Gli Ermellini hanno spiegato che l’accesso al rito premiale del concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere determinate censure. In particolare, le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono considerate rinunciate con la richiesta di accordo sulla pena.
Il Ragionamento Giuridico della Corte
La decisione si fonda su un principio di coerenza processuale e di economia dei giudizi. La Corte ha ribadito che il ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi molto specifici e circoscritti. Essi includono:
* Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
* Vizi concernenti il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
* Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
* L’illegalità della pena concordata (ad esempio, perché superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza, specialmente quelle che toccano il merito della vicenda o la valutazione della pena (purché legale), è preclusa. La richiesta di concordato, infatti, sposta il focus del giudizio dalla valutazione della colpevolezza alla sola determinazione di una pena concordata, ritenuta congrua dalle parti.
Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta di aderire al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Optare per questo rito significa accettare un compromesso che preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni relative alla responsabilità penale che il giudice deve valutare d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Pertanto, la difesa deve valutare attentamente se la certezza di uno sconto di pena valga la rinuncia a far valere potenziali, anche se incerti, motivi di assoluzione. La sentenza chiarisce che l’accordo sulla pena cristallizza il giudizio di colpevolezza, rendendolo non più sindacabile se non per i vizi intrinseci dell’accordo stesso.
Perché il ricorso contro la sentenza di concordato in appello è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo del ricorso, ovvero la mancata valutazione delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), è considerato un diritto a cui l’imputato rinuncia implicitamente nel momento in cui sceglie di accordarsi sulla pena.
In quali casi è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammesso solo se riguarda vizi nella formazione della volontà di accordarsi, nel consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è diversa dall’accordo. È inoltre possibile ricorrere se la pena inflitta è illegale, cioè non rientra nei limiti previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 4.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4321 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4321 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME alla misura concordata fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il d elitto ascrittogli ai sensi dell’art. 495 cod. pen.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 1 29 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Si è infatti affermato (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile.
L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME