Il Concordato in Appello: Limiti e Motivi di Impugnazione
Il concordato in appello, noto anche come “patteggiamento in appello”, è uno strumento processuale che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, chiudendo così il contenzioso in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15463/2024) ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza che ratifica tale accordo, chiarendo quali motivi di ricorso sono ammissibili e quali no.
I Fatti del Caso in Esame
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari. Quest’ultima, su richiesta concorde delle parti, aveva applicato la pena di 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.400,00 euro. L’accordo, formalizzato ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, aveva quindi definito il giudizio di secondo grado.
Tuttavia, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare tale sentenza davanti alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso: Recidiva e Attenuanti Generiche
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta nullità della sentenza. In particolare, il ricorrente lamentava due aspetti:
1. La mancata esclusione della recidiva contestata.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, questi errori avrebbero viziato la sentenza, rendendola nulla. Si trattava, in sostanza, di contestazioni che entravano nel merito della quantificazione della pena, aspetti che tipicamente vengono discussi e definiti proprio attraverso l’accordo tra le parti.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’importante lezione sulla natura e sui limiti del concordato in appello. I giudici hanno spiegato che l’accordo sulla pena in appello costituisce un vero e proprio “negozio processuale”, un patto liberamente stipulato tra le parti.
La Natura dell’Accordo
Una volta che questo accordo viene consacrato nella decisione del giudice, esso non può essere modificato unilateralmente da una delle parti che lo ha promosso o vi ha aderito. L’accordo rappresenta l’esercizio del potere dispositivo che la legge riconosce all’imputato e al pubblico ministero.
I Soli Motivi Ammessi per l’Impugnazione
La Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi specifici, che non erano stati dedotti nel caso in esame. Questi motivi sono:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
* Vizi nel consenso del pubblico ministero alla richiesta.
* Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato.
* Illegalità della pena concordata (ad esempio, una pena non prevista dalla legge per quel reato).
I motivi sollevati dal ricorrente, relativi alla recidiva e alle attenuanti, non rientrano in nessuna di queste categorie. Riguardano, invece, il merito della decisione, che le parti hanno scelto di non contestare più nel momento in cui hanno raggiunto l’accordo.
Le motivazioni
La motivazione centrale della Corte risiede nella natura stessa del concordato in appello. Esso è un istituto che si fonda sulla volontà delle parti di porre fine alla controversia, accettando una determinata pena in cambio della rinuncia a contestare i motivi di appello. Contestare successivamente elementi come la valutazione della recidiva o delle attenuanti equivarrebbe a rimettere in discussione l’intero accordo, vanificando la sua funzione deflattiva e la libera scelta processuale compiuta dalle parti. La Corte territoriale, nell’applicare la pena concordata, si è semplicemente adeguata all’accordo, verificandone la correttezza giuridica e la congruità, senza dover riesaminare autonomamente ogni singolo aspetto della commisurazione della pena, ormai cristallizzato nel patto.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione conferma un principio fondamentale: chi sceglie la via del concordato in appello compie una scelta processuale definitiva. Si rinuncia al diritto di contestare il merito della condanna e della pena in cambio di un trattamento sanzionatorio certo e concordato. È impossibile, quindi, “ripensarci” e impugnare la sentenza per motivi che avrebbero dovuto essere oggetto di discussione prima dell’accordo. L’unica via d’uscita è dimostrare un vizio genetico dell’accordo stesso o un’evidente illegalità della pena. In mancanza di ciò, come nel caso di specie, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cos’è un “concordato in appello”?
È un accordo tra imputato e pubblico ministero, concluso durante il processo di appello, per determinare l’entità della pena. Se la Corte di Appello ritiene l’accordo congruo, lo ratifica con una sentenza, definendo così il giudizio.
È sempre possibile impugnare una sentenza emessa dopo un “concordato in appello”?
No. L’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è possibile solo per motivi molto specifici, quali vizi nella formazione della volontà delle parti, un consenso invalido del pubblico ministero, una decisione del giudice diversa dall’accordo o l’applicazione di una pena illegale.
Posso contestare in Cassazione la valutazione della recidiva o delle attenuanti in una sentenza di concordato in appello?
No. Secondo la sentenza analizzata, questi sono aspetti di merito che si considerano superati e definiti dall’accordo stesso. Le parti, accordandosi, rinunciano a contestare tali elementi, che quindi non possono costituire un valido motivo di ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad Andria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 12 gennaio 2023 con la quale la Corte di Appello di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
Il ricorrente eccepisce, con l’unico motivo di impugnazione, la nullità della sentenza conseguente alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
La Corte territoriale, nell’applicare la pena concordata, si è adeguata all’accordo intervenuto tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità del trattamento sanzionatorio proposto dalle stesse parti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
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