Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, noto anche come “patteggiamento in appello”, è uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, rinunciando a determinati motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 17884/2024) ha riaffermato i rigidi limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, fornendo chiarimenti cruciali per la difesa.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva recepito un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte di Appello non avesse valutato la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente riteneva che il giudice avrebbe dovuto assolverlo, a prescindere dall’accordo raggiunto con la Procura.
La Decisione della Corte sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si allinea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, che interpreta in modo restrittivo le possibilità di impugnazione delle sentenze che applicano un concordato in appello. La Corte ha sottolineato che la natura stessa dell’accordo tra le parti preclude la possibilità di sollevare successivamente doglianze che sono state oggetto di rinuncia implicita o esplicita.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale: l’accesso al concordato in appello comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni. Di conseguenza, il successivo ricorso in Cassazione è consentito solo per un novero molto limitato di motivi. Nello specifico, l’impugnazione è ammissibile esclusivamente per:
1. Vizi della volontà: Qualora la volontà dell’imputato di accedere all’accordo sia stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2. Vizi del consenso del Pubblico Ministero: Se il consenso prestato dalla pubblica accusa risulta irregolare.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Nel caso in cui la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito nell’accordo.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. La Corte ha chiarito che non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), i motivi a cui si è rinunciato, o vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che la sanzione inflitta non sia palesemente illegale (ad esempio, perché superiore ai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Poiché il motivo del ricorso in esame rientrava proprio tra quelli esclusi, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un concetto chiave: la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che tale accordo comporta la cristallizzazione del giudizio, precludendo quasi ogni ulteriore possibilità di impugnazione. La decisione blinda la sentenza di secondo grado, rendendola difficilmente attaccabile. Pertanto, prima di percorrere questa strada, è essenziale un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici, ponderando la certezza di una pena ridotta contro la perdita della possibilità di ottenere una piena assoluzione in un successivo grado di giudizio.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di concordato in appello per mancata valutazione dei presupposti per l’assoluzione?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, questo motivo è inammissibile, poiché l’adesione al concordato implica la rinuncia a sollevare tali questioni.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi a vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nel consenso del pubblico ministero, o qualora il contenuto della pronuncia del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questi casi?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, determinata equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 13/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
Osserva
Ritenuto che, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in guanto non rientrante nei li ),
edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
ritenuto che conseguentemente il ricorso, proposto per la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
olo
SEZIONE VI PENALE
07 MAG 2024