Concordato in Appello: La Cassazione chiarisce i Limiti del Ricorso
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente all’imputato e al Pubblico Ministero di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile impugnare la sentenza che ratifica tale accordo. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concluso un accordo sulla pena in Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze non riguardavano vizi procedurali dell’accordo, ma questioni di merito, come la presunta esistenza di cause di non punibilità e la corretta qualificazione giuridica del reato contestato. In sostanza, l’imputato cercava di rimettere in discussione il fondamento stesso della sua responsabilità penale, nonostante avesse precedentemente accettato una determinata pena in accordo con l’accusa.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte, con una procedura semplificata e senza udienza pubblica, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni. Di conseguenza, il successivo ricorso per Cassazione non può basarsi su motivi che sono stati implicitamente superati dall’accordo stesso.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Cassazione ha spiegato che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è impugnabile solo ed esclusivamente per motivi specifici, che attengono alla regolarità del procedimento con cui si è formato l’accordo. Questi motivi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte: ad esempio, se l’imputato ha prestato il suo consenso per errore, violenza o dolo.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero: se il consenso dell’accusa non è stato validamente espresso.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice: se il giudice, nel ratificare l’accordo, emette una sentenza che si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi tassative, il ricorso è inammissibile. La Corte ha sottolineato che contestazioni relative alla sostanza del processo, come la verifica di possibili cause di non punibilità o la corretta configurazione del reato, sono considerate rinunciate nel momento in cui si accede al concordato sanzionatorio. Accettare l’accordo significa, infatti, accettare il quadro accusatorio nei suoi elementi fondamentali in cambio di una pena definita e potenzialmente più mite.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per chi si approccia alla giustizia penale: la scelta di un rito alternativo come il concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono valutare attentamente il trade-off: da un lato, la certezza e la rapidità di una pena concordata; dall’altro, la rinuncia a contestare nel merito l’accusa in successivi gradi di giudizio. La sentenza chiarisce che non è possibile ‘giocare su due tavoli’, ovvero beneficiare dei vantaggi del concordato e, contemporaneamente, mantenere aperte tutte le vie di impugnazione come in un processo ordinario. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a consigliare i propri assistiti con la massima trasparenza sui limiti e le preclusioni che derivano dall’adesione a un accordo sulla pena.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici e limitati motivi che riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero o nel caso in cui la decisione del giudice sia difforme da quanto pattuito.
Quali tipi di contestazioni vengono precluse dall’accordo in appello?
Accettando il concordato, si rinuncia a sollevare doglianze che riguardano il merito della vicenda, come la valutazione sulla sussistenza di possibili cause di non punibilità o la corretta configurazione giuridica del reato contestato.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro un concordato in appello?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;7
,
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo qua affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile FI ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente alla verifica della sussisten possibili cause di non punibilità e alla corretta configurazione del reato contestato a fronte rinunzia ai motivi prospettati a sostegno del concordato sanzionatorio;
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al ‘pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 Maggio 2024.