Concordato in appello: Limiti e Conseguenze del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, rinunciando ai motivi di appello. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini entro cui è possibile impugnare la sentenza che ratifica tale accordo. Analizziamo il caso per comprendere quando un ricorso è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa sulla base di tale patto. Il ricorrente lamentava un presunto difetto di motivazione della sentenza per quanto concerneva la misura della pena irrogata, sostenendo che non fosse stata adeguatamente giustificata dal giudice.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata. I giudici hanno sottolineato un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi specifici e tassativi. Questi non includono contestazioni sulla congruità della pena concordata tra le parti e recepita dal giudice.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la natura stessa del concordato in appello. Trattandosi di un accordo, la volontà delle parti è centrale. Pertanto, il ricorso in Cassazione è consentito solo per eccepire:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso dell’imputato a stipulare l’accordo è stato viziato da errore, violenza o dolo.
2. Vizi nel consenso del Pubblico Ministero: qualora il consenso dell’accusa non sia stato validamente espresso.
3. Contenuto difforme della pronuncia: nel caso in cui la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito nell’accordo tra le parti.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha sollevato nessuno di questi vizi, ma si è limitato a criticare la motivazione sulla quantificazione della pena, che era proprio l’oggetto dell’accordo a cui aveva liberamente aderito. Di conseguenza, le sue doglianze sono state ritenute palesemente inammissibili.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la stabilità delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che sta rinunciando a contestare nel merito la pena concordata. L’impugnazione in Cassazione resta un’opzione eccezionale, limitata a garantire la genuinità del consenso e la corretta trasposizione dell’accordo nella decisione giudiziale. La decisione comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, un deterrente contro ricorsi manifestamente infondati.
Quando è possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, o se la pronuncia del giudice è difforme rispetto a quanto concordato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze non riguardavano i vizi consentiti dalla legge, ma contestavano la motivazione sulla misura della pena, che era invece l’oggetto dell’accordo volontariamente raggiunto tra le parti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4058 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 01/08/2003
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
date -3vvise-3 41 e -Paftil udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti ad affermati difetti di motiv quanto alla misura della pena irrogata.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ot. Così deciso il GLYPH 2024.