Concordato in Appello: I Limiti al Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, rinunciando a determinati motivi di impugnazione. Ma cosa succede se una delle parti, dopo aver raggiunto l’accordo, decide comunque di ricorrere in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i ristretti limiti di ammissibilità di tale ricorso, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta Concordata alla Cassazione
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Lecce, accogliendo una richiesta concorde delle parti, aveva ridotto a sette anni di reclusione la pena per un imputato. Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando censure su profili che, secondo la Suprema Corte, non richiedevano un’ulteriore motivazione da parte del giudice di merito. Si trattava, in sostanza, di contestazioni relative a questioni a cui la parte aveva implicitamente rinunciato aderendo al concordato.
Il concordato in appello e i motivi di ricorso ammessi
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire la sua giurisprudenza consolidata in materia di concordato in appello. L’ordinanza richiama espressamente un precedente (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), secondo cui il ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi ben definiti. Non è possibile, quindi, riproporre doglianze su motivi a cui si è rinunciato o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. (la cosiddetta ‘immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità’).
I motivi per cui è consentito ricorrere sono tassativi e riguardano esclusivamente:
* Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
* Problemi legati al consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
* Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che le censure sollevate dal ricorrente non rientrassero in nessuna delle categorie ammissibili. Le questioni poste riguardavano profili sui quali il giudice d’appello non era tenuto a fornire una motivazione aggiuntiva, proprio in virtù dell’accordo raggiunto. L’adesione al concordato in appello implica, infatti, una rinuncia a far valere determinate contestazioni, concentrando il giudizio unicamente sulla ridefinizione della pena. Pertanto, tentare di riaprire la discussione su tali punti in sede di legittimità costituisce un’azione processualmente non consentita. Sulla base di queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Economiche
La decisione della Corte di Cassazione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa statuizione comporta due conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, non ricorrendo alcuna ipotesi di esonero, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma, determinata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa ordinanza rafforza la natura dispositiva del concordato in appello, sottolineando che la scelta di aderirvi è una decisione ponderata che preclude la possibilità di successive contestazioni su punti rinunciati.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
No, il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello non è sempre possibile. È ammissibile solo per specifici e limitati motivi previsti dalla legge.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di concordato in appello?
I motivi validi riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, vizi nel consenso del Procuratore Generale, oppure il caso in cui la decisione del giudice sia diversa dall’accordo pattuito tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non ammessi?
Se il ricorso è basato su motivi non consentiti, come quelli a cui si è rinunciato con l’accordo o la mancata valutazione di cause di proscioglimento, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37786 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
V,,atO avviso alle pgrtij
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza in data 20/12/2023, con la quale la Corte di Appello di Lecce, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per NOME COGNOME ad anni sette di reclusione;
Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che la censura vede su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
! li e stensore
Così deciso il 26 settembre 2024