Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2024 della Corte di appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 11 luglio 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 1.400,00 euro di multa la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME per i reati di rapina e lesioni.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge, non avendo il giudice verificato la sussistenza di cause di proscioglimento e la congruità della pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853 – 01).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/11/2024.