Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con una possibile rideterminazione della pena. Tuttavia, la scelta di questa via processuale comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare successivamente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato su Motivi Rinunciati
Nel caso di specie, due imputati avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato l’accordo sulla pena. I ricorrenti lamentavano, tra le altre cose, una presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Uno dei due, inoltre, sollevava una questione relativa alle attenuanti generiche, un motivo che, come vedremo, si considera implicitamente abbandonato nel momento in cui si formula una proposta di concordato.
La questione centrale, quindi, era stabilire se, una volta raggiunto un accordo sulla pena in appello, fosse ancora possibile contestare la decisione in Cassazione per vizi di motivazione o per motivi che erano stati oggetto di rinuncia implicita.
La Decisione sul Concordato in Appello della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di concordato in appello. La decisione si fonda su un principio chiaro: la scelta di accedere al concordato implica una rinuncia a far valere determinate doglianze.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e ben definiti. Nello specifico, è possibile impugnare la sentenza per motivi che attengono:
1. Alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, sono inammissibili tutte le altre doglianze. In particolare, non possono essere fatti valere i motivi di appello a cui si è rinunciato, né la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. Allo stesso modo, non sono ammessi vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che non si traducano in una sanzione illegale (ad esempio, una pena fuori dai limiti edittali o di una specie diversa da quella prevista dalla legge).
Nel caso analizzato, i ricorsi si basavano proprio su motivi – come la mancanza di motivazione – che si considerano rinunciati con la proposta di accordo. Pertanto, la Corte ha concluso per la loro inammissibilità, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per la difesa tecnica: il concordato in appello è una scelta strategica che offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una potenziale riduzione della pena, ma al prezzo di una significativa limitazione del diritto di impugnazione. La volontà di accordarsi sulla pena prevale sulla contestazione del merito della decisione, cristallizzando la responsabilità dell’imputato. Di conseguenza, prima di intraprendere questa strada, è essenziale valutare attentamente i pro e i contro, essendo consapevoli che, una volta emessa la sentenza, le possibilità di un ulteriore ricorso in Cassazione saranno estremamente ridotte e circoscritte ai soli vizi procedurali relativi alla formazione dell’accordo stesso.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, problemi relativi al consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme da quanto pattuito tra le parti.
Se si sceglie il concordato in appello, si può contestare la mancanza di motivazione della sentenza?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, i motivi relativi alla mancanza di motivazione o ad altre doglianze di merito si considerano implicitamente rinunciati con la scelta di accedere al concordato sulla pena.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24180 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
e dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex ar 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sia trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal diversa dalla quella prevista dalla legge” (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), e nel caso in esame entrambi i ricorsi propongono proprio motivi in punto di mancanza di motivazione, il solo ricorso Apresa anche un motivo sulle attenuanti generiche che era da ritenersi implicitamente rinunciato nel momento in cui l’imputato ha formulato la proposta di concordato in appello individuando la pena che ha chiesto gli fosse applicata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.