Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue conseguenze procedurali sono rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, le porte per un successivo ricorso in Cassazione si chiudono quasi ermeticamente. Analizziamo questa decisione per comprendere la logica del legislatore e le implicazioni per la difesa.
Il Contesto: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso in esame ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per una rideterminazione della pena, avvalendosi proprio del concordato in appello. In sostanza, l’imputato aveva rinunciato ai motivi di merito del suo appello in cambio di una pena concordata tra le parti.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente deciso di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare l’ammissibilità di tale ricorso, alla luce della precedente rinuncia.
I Limiti al Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il principio cardine è che l’accordo sulla pena, formalizzato tramite il concordato in appello, comporta una rinuncia ai motivi di merito. L’effetto devolutivo dell’appello, che trasferisce la cognizione al giudice superiore, viene così limitato ai soli punti non oggetto di rinuncia.
Presentare un ricorso per Cassazione basato su motivi ai quali si era già rinunciato, o su vizi relativi alla determinazione della pena (che è stata oggetto dell’accordo), costituisce un’azione non consentita dalla legge. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la pena concordata e applicata risulti illegale, ad esempio perché non rientra nei limiti previsti dalla legge o è di una specie diversa da quella prescritta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che il ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile se deduce motivi relativi a:
1. Punti rinunciati: Questioni di merito già coperte dalla rinuncia implicita nell’accordo.
2. Mancata valutazione di cause di proscioglimento: L’omessa valutazione di cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
3. Vizi nella determinazione della pena: Errori nel calcolo o nella commisurazione della sanzione, a meno che non si traducano in una pena palesemente illegale.
Nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto proposto per un “motivo non consentito”, portando alla sua immediata declaratoria di inammissibilità con procedura de plano, ovvero senza udienza pubblica.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma la natura tombale del concordato in appello rispetto alle questioni di merito. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che la scelta di questo rito alternativo implica una preclusione quasi totale a un successivo vaglio di legittimità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla cassa delle ammende funge da monito sull’importanza di ponderare attentamente tale scelta strategica. L’unica stretta via d’uscita rimane la dimostrazione di un’illegalità manifesta della pena inflitta, un’ipotesi che non ricorreva nel caso esaminato.
Cosa succede se si presenta ricorso in Cassazione dopo aver patteggiato la pena in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La legge considera l’accordo sulla pena (concordato in appello) come una rinuncia a contestare i motivi di merito, limitando drasticamente la possibilità di un’ulteriore impugnazione.
È possibile contestare la pena decisa con un concordato in appello?
No, a meno che la pena applicata non sia illegale. La contestazione è ammissibile solo se la sanzione non rientra nei limiti stabiliti dalla legge per quel reato o è di una tipologia diversa da quella prevista.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza un valido motivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile perch proposto per un motivo non consentito;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex 599 bis cod, proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giud appello ai motivi non rinunciati, e che la pena è stata rideterminata nella misura richies concordata tra le parti;
rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motiv rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfus illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero div quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consiglier