Concordato in appello: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare doglianze diverse da quelle specificamente previste dalla legge, segnando un punto fermo nella procedura penale.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Tale sentenza era stata emessa in seguito a un accordo tra le parti, secondo la procedura del cosiddetto concordato in appello (o patteggiamento in appello), disciplinata dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, nonostante l’accordo raggiunto, aveva deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata valutazione da parte del giudice d’appello delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
I motivi del ricorso e la norma di riferimento
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un motivo specifico: la presunta omessa valutazione di una possibile causa di non punibilità che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre a un proscioglimento anziché a una condanna, seppur concordata.
La normativa di riferimento è l’art. 599-bis c.p.p., introdotto con la legge n. 103 del 2017. Questa norma consente alle parti (pubblico ministero, imputato e responsabile civile) di accordarsi sull’accoglimento di alcuni motivi d’appello, rinunciando agli altri, e di concordare anche una nuova determinazione della pena. Si tratta di un istituto che mira a deflazionare il carico dei giudizi di secondo grado, incentivando una risoluzione consensuale della controversia.
Limiti all’impugnazione del concordato in appello
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non è liberamente impugnabile. Il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi specifici, quali:
* Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
* Mancanza del consenso del Procuratore Generale.
* Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è considerato inammissibile.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo all’orientamento consolidato. I giudici hanno sottolineato che, accettando il concordato in appello, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere tutti gli altri motivi, comprese le questioni relative a una potenziale causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Secondo la Suprema Corte, le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento sono inammissibili. Permettere un ricorso su tali basi svuoterebbe di significato l’istituto del concordato, la cui logica si fonda proprio sulla definizione consensuale e definitiva del giudizio d’appello. La Corte ha richiamato un precedente specifico (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018) che aveva già stabilito questo principio, confermando la linea interpretativa restrittiva.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione rafforza la natura ‘tombale’ del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che sta compiendo una scelta strategica che comporta la rinuncia a quasi ogni ulteriore possibilità di impugnazione. La sentenza può essere contestata solo per vizi che attengono alla genesi e alla correttezza formale dell’accordo stesso, ma non per questioni di merito che si considerano superate dall’accordo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi tassativamente indicati, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, mancanza del consenso del Procuratore Generale o una decisione del giudice non conforme all’accordo.
Si può contestare un concordato in appello lamentando che il giudice non ha valutato una causa di proscioglimento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, aderire al concordato sulla pena implica la rinuncia a far valere altri motivi, inclusa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. Una tale doglianza è ritenuta inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo contesto?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12437 Anno 2024
i
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOLA DI BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli al eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di prosciogilimento ex art. :129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato che deduce la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., è inammissibile.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigli e es nsore
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Il Presidente