Concordato in appello: quando il ricorso è nullo
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sull’entità della pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8564/2024) chiarisce in modo netto i limiti all’impugnazione della sentenza che ne deriva, stabilendo un importante principio sulla rinuncia implicita a determinate doglianze.
I Fatti del Caso
Due imputate, condannate in primo grado per tentato furto aggravato, decidevano di accedere al rito del concordato in appello. La Corte d’Appello di Milano, su richiesta concorde delle parti, rideterminava la pena, applicando una condanna a tre anni, undici mesi e venti giorni di reclusione per una, e due anni per l’altra, oltre a pene pecuniarie.
Nonostante l’accordo raggiunto, le due donne, tramite il loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione. La loro doglianza si fondava su un unico motivo: la presunta violazione dell’art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare la possibile esistenza di cause di proscioglimento, un obbligo che secondo la difesa persiste anche in caso di accordo sulla pena.
La Decisione della Cassazione e il concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che interpreta la scelta del concordato in appello come un atto dispositivo che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione.
Secondo i giudici di legittimità, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. può essere impugnata in Cassazione solo per motivi specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo;
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale;
3. Contenuto della sentenza difforme dall’accordo stipulato tra le parti.
Qualsiasi altra questione, incluse quelle rilevabili d’ufficio come le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., si intende rinunciata nel momento in cui l’imputato sceglie la via dell’accordo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599 bis c.p.p. non si limita a circoscrivere la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità. Scegliere il concordato in appello equivale a una rinuncia all’impugnazione per motivi diversi da quelli tassativamente previsti. La richiesta di valutare l’esistenza di cause di non punibilità rientra tra le questioni a cui l’interessato rinuncia in funzione dell’accordo sulla pena.
La Corte ha inoltre sottolineato che, in ogni caso, il giudice d’appello aveva comunque motivato, seppur sinteticamente, l’assenza di elementi evidenti per un proscioglimento, basandosi sulle risultanze della sentenza di primo grado. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce la natura ‘tombale’ del concordato in appello sulla maggior parte delle questioni processuali e di merito. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che l’adesione a questo rito speciale comporta una rinuncia quasi totale a far valere ulteriori doglianze in Cassazione. La convenienza di una pena certa e potenzialmente più mite si paga con la preclusione di contestare la sentenza per motivi che non riguardino strettamente la validità e la conformità dell’accordo stesso. La decisione della Corte cristallizza un principio fondamentale: l’accordo processuale è un atto di responsabilità che chiude la porta a ripensamenti tardivi.
Quando è possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: se ci sono stati problemi nella formazione della volontà di accordarsi, se mancava il consenso del Procuratore generale, o se la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata.
Con il concordato in appello si rinuncia al diritto di essere prosciolti se ne esistono i presupposti?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’accordo sulla pena implica la rinuncia a sollevare questioni relative a possibili cause di proscioglimento (previste dall’art. 129 c.p.p.), anche se queste sarebbero normalmente rilevabili d’ufficio dal giudice.
Quali sono le conseguenze se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PORTOGRUARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Milano ha applicato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cu agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. la pena di anni tre, mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 1.334,00 di multa a COGNOME NOME; la pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa a COGNOME NOME.
Le due imputate, a mezzo del comune difensore, propongono ricorso per la cassazione della sentenza di appello per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., per omessa valutazione dell’esistenza di cause di proscioglimento.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’ teressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso, la Corte territoriale, rifacendosi alle risultanze della sentenza di primo grado, ha motivato in sentenza (v. p. 4 sentenza impugnata) circa l’assenza di elementi tali da far operare il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.