Concordato in Appello: i Limiti al Ricorso per Cassazione
Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5895/2024, ha ribadito i confini precisi entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la natura di questo istituto processuale e le conseguenze di un suo utilizzo improprio. L’analisi del caso concreto ci permette di chiarire quando e perché un ricorso in Cassazione, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena, viene dichiarato inammissibile.
Il Caso in Analisi: Ricorso Post-Accordo in Appello
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Tale sentenza aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha deciso di ricorrere in Cassazione, lamentando una presunta ‘mancanza di motivazione’ in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
In sostanza, dopo aver acconsentito a una determinata pena in cambio della rinuncia ai motivi di appello, l’imputato ha tentato di rimettere in discussione proprio l’aspetto sanzionatorio davanti alla Suprema Corte, un’azione che si è rivelata proceduralmente errata.
I Limiti del Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare un principio consolidato. Il ricorso avverso una sentenza frutto di concordato in appello non è uno strumento per rinegoziare o contestare la pena pattuita. La legge ne circoscrive l’ammissibilità a poche e specifiche ipotesi, che non includono la critica sulla congruità della sanzione.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza, il ricorso è consentito solo per questioni che riguardano:
1. La formazione della volontà: Se la parte dimostra che il suo consenso all’accordo è stato viziato.
2. Il consenso del pubblico ministero: Qualora vi siano state irregolarità nel consenso prestato dalla pubblica accusa.
3. Il contenuto della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta dall’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece escluse tutte le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, come la valutazione delle prove o la quantificazione della pena, a meno che quest’ultima non sia illegale (ad esempio, perché supera i limiti massimi previsti dalla legge o è di un tipo diverso da quello consentito).
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha spiegato che la doglianza del ricorrente, relativa alla mancanza di motivazione sulla pena, rientra tra le questioni a cui si rinuncia implicitamente aderendo al concordato. L’accordo stesso, infatti, sostituisce la necessità di una motivazione giudiziale dettagliata sulla quantificazione della sanzione, poiché essa deriva dalla volontà delle parti e non da una valutazione autonoma del giudice.
La Corte ha citato un proprio precedente (Sentenza n. 944 del 2020), rafforzando l’idea che non sono ammissibili critiche relative alla mancata valutazione di condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o vizi nella determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità. Il ricorso in esame, pertanto, si poneva al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, rendendolo inevitabilmente inammissibile.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato una ‘colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, ovvero ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato con negligenza, senza tener conto dei chiari limiti posti dalla legge. Per questa ragione, ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il concordato in appello è un atto che implica una rinuncia consapevole e definitiva a determinate contestazioni, e tentare di aggirarne gli effetti può comportare costi significativi.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammesso se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero o se la pronuncia del giudice è difforme rispetto a quanto concordato.
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili in caso di concordato in appello?
Sono inammissibili le doglianze relative ai motivi a cui si è rinunciato, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o i vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che la sanzione inflitta non sia illegale (ad es. fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nel proporre il ricorso, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5895 Anno 2024
NOME;
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5895 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NANOME
avverso la sentenza in data 26/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI NA- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod proc. pen..
1.1. Deduce la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative
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a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Da qui la sua inammissibilità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/12/2023