Concordato in Appello: I Limiti al Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, l’accesso a questa procedura comporta precise limitazioni riguardo alle successive impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali motivi di ricorso sono ammissibili e quali, invece, sono destinati a essere dichiarati inammissibili, offrendo spunti cruciali per la strategia difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla decisione della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma di una sentenza di primo grado, applicava all’imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, tramite il proprio difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava una presunta carenza di motivazione da parte della Corte di Appello in merito alla congruità della pena concordata.
La Decisione della Corte e il concordato in appello
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno riaffermato un principio consolidato in materia: quando si accede al concordato in appello, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono estremamente circoscritte. La logica alla base di questa limitazione risiede nella natura stessa dell’accordo: le parti, accordandosi sulla pena, rinunciano implicitamente a contestarne la misura, salvo casi eccezionali.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che, in tema di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per motivi molto specifici. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Qualora si dimostri che il consenso dell’imputato all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Vizi nel consenso del Pubblico Ministero: Se emergono irregolarità nell’adesione del PM alla richiesta.
3. Decisione difforme dall’accordo: Nel caso in cui il giudice applichi una pena o delle condizioni diverse da quelle pattuite tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, sono considerate inammissibili tutte le doglianze relative a motivi di appello a cui si è rinunciato, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), e ai vizi sulla determinazione della pena. Quest’ultimo punto è cruciale: non si può contestare la congruità della pena, a meno che essa non sia illegale, ovvero non rientri nei limiti previsti dalla legge per quel reato o sia di un tipo non consentito.
Nel caso specifico, la lamentela dell’imputato sulla ‘carenza di motivazione’ riguardo alla congruità della pena rientra proprio tra i motivi non consentiti. L’accordo tra le parti sostituisce, di fatto, la valutazione discrezionale del giudice sulla misura della pena, rendendo superflua una motivazione dettagliata sulla sua adeguatezza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, lo spazio per un’ulteriore impugnazione si restringe drasticamente. La contestazione non può più vertere sull’entità della pena, considerata giusta per effetto dell’accordo stesso, ma solo su vizi procedurali gravi che hanno inficiato la validità dell’accordo. La conseguenza dell’inammissibilità è, inoltre, onerosa: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la congruità della pena decisa con un concordato in appello tramite ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le doglianze relative alla determinazione della pena, se non si traducono in una sanzione illegale, non sono ammissibili quando la pena è stata concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
In quali casi è ammissibile un ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è difforme da quanto concordato.
Cosa succede se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33811 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33811 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 13/02/2025 dalla Corte di Appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Ap di Genova, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, in parziale riforma sentenza del Tribunale di Genova del 17/04/2024, ha applicato all’imputato COGNOME NOME, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del propri difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva carenza di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio concrodato.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti
3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il rico cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condiz di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientra limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, 2020, M., Rv. 278170 – 01).
3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, il ricorrente si lamen della carenza di motivazione in ordine alla definizione concordata.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025.