Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33811 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33811 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 13/02/2025 dalla Corte di Appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Ap di Genova, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, in parziale riforma sentenza del Tribunale di Genova del 17/04/2024, ha applicato all’imputato COGNOME NOME, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del propri difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva carenza di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio concrodato.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti
3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il rico cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condiz di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientra limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, 2020, M., Rv. 278170 – 01).
3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, il ricorrente si lamen della carenza di motivazione in ordine alla definizione concordata.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025.