Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), rappresenta uno strumento per deflazionare il carico dei processi di secondo grado, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, questa scelta processuale comporta una significativa limitazione al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili per chi, dopo aver raggiunto un accordo, intende comunque ricorrere al supremo organo di giustizia.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Tale sentenza era stata emessa proprio a seguito di un concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, nonostante l’accordo raggiunto, lamentava una violazione di legge e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione, però, ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Limiti al Ricorso dopo un Concordato in Appello
La decisione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Quando le parti – imputato e pubblico ministero – dichiarano di concordare sull’accoglimento di alcuni motivi d’appello, rinunciando agli altri, stipulano un vero e proprio patto processuale. La legge stabilisce che la sentenza emessa sulla base di tale accordo può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sono ammissibili solo i ricorsi che denunciano:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di aderire al concordato;
* Problemi relativi al consenso del Procuratore Generale sulla richiesta;
* Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Al contrario, sono inammissibili le doglianze relative ai motivi d’appello a cui si è rinunciato o alla mancata valutazione da parte del giudice di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), poiché l’accordo presuppone proprio la rinuncia a tali contestazioni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso presentato fosse palesemente al di fuori dei limiti consentiti. Le critiche mosse dall’imputato non riguardavano vizi procedurali dell’accordo, ma entravano nel merito della decisione, contestando la pena concordata e la valutazione sulle attenuanti. Questi, tuttavia, sono proprio gli aspetti su cui si fonda l’accordo e che, di conseguenza, non possono essere più messi in discussione in una fase successiva. L’imputato, accettando il concordato, ha implicitamente rinunciato a sollevare tali questioni. Proporre un ricorso basato su motivi rinunciati rende l’impugnazione, per l’appunto, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il concordato in appello è una scelta strategica che offre il vantaggio di una definizione più rapida della pena, ma che comporta la rinuncia a ulteriori gradi di giudizio sul merito della questione. Chi opta per questa via deve essere consapevole che sta chiudendo la porta alla possibilità di contestare la pena o altri aspetti della condanna in Cassazione, a meno che non si siano verificati gravi vizi procedurali nella formazione dell’accordo stesso. La decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e consapevole prima di aderire a un accordo di questo tipo.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi, legati a vizi procedurali nella formazione dell’accordo e non al merito della sentenza.
Quali sono i motivi validi per impugnare un concordato in appello?
I motivi ammessi riguardano vizi nella formazione della volontà della parte che ha aderito all’accordo, problemi relativi al consenso del Procuratore Generale sulla richiesta, oppure il caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme rispetto a quanto concordato.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’imputato contestava la misura della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ovvero questioni di merito a cui aveva implicitamente rinunciato aderendo al concordato, senza sollevare alcun vizio procedurale sull’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 03/07/2003
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli al eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato non ponendo profili di illegalità della pena, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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Il Presidente