Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, scegliere questa via processuale ha conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la decisione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
Il Caso in Esame
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che, su richiesta concorde delle parti, aveva ridotto la sua pena. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva quindi aderito a un concordato in appello, ottenendo una pena finale di sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione. Nonostante l’accordo, ha successivamente tentato di contestare la sentenza di fronte alla Suprema Corte.
I Limiti Imposti al Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. La scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate censure. Di conseguenza, il successivo ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riaprire una discussione sul merito della vicenda o su motivi che sono stati implicitamente abbandonati con l’accordo.
I Motivi Ammissibili di Ricorso
La giurisprudenza ha delineato un perimetro molto ristretto per l’ammissibilità del ricorso. È possibile contestare la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. solo per motivi che attengono a:
1. La formazione della volontà: Se si dimostra che il consenso dell’imputato all’accordo era viziato.
2. Il consenso del Procuratore Generale: Qualora vi siano state irregolarità nel consenso prestato dall’accusa.
3. Il contenuto difforme della pronuncia: Se la decisione del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
I Motivi Sistematicamente Inammissibili
Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, il ricorso è inammissibile. In particolare, non è possibile lamentare:
– Motivi rinunciati: Tutte le doglianze relative al merito della responsabilità penale, che si considerano superate dall’accordo sulla pena.
– Mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento: L’omessa valutazione da parte del giudice d’appello di eventuali cause di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.), a meno che non emergano in modo evidente dagli atti senza necessità di approfondimenti.
– Prescrizione del reato: Anche la deduzione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello, se non eccepita, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi sulla sua giurisprudenza costante. Richiamando una sentenza del 2018 (n. 30990), ha affermato che le doglianze ammissibili sono solo quelle relative a vizi del consenso o a una decisione del giudice non conforme all’accordo. Nel caso in esame, il ricorrente sollevava censure che non rientravano in queste categorie, ma che vertevano su profili di merito per i quali il giudice d’appello non era tenuto a fornire ulteriore motivazione, proprio in virtù dell’accordo raggiunto. La Corte ha inoltre specificato, citando una decisione delle Sezioni Unite del 2022 (n. 19415), che persino l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, se non dedotta specificamente, non costituisce un motivo valido di ricorso. Poiché i motivi del ricorrente erano estranei a questo perimetro, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi importanti. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente i benefici di una pena ridotta contro la quasi totale rinuncia a future impugnazioni. La sentenza diventa, di fatto, quasi inattaccabile, salvo vizi procedurali gravissimi legati alla formazione dell’accordo. Per i professionisti legali, ciò significa dover illustrare con estrema chiarezza al proprio assistito le conseguenze definitive di tale scelta, che chiude le porte a un riesame della colpevolezza da parte della Corte di Cassazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa con “concordato in appello”?
No. Il ricorso è ammissibile solo per un numero molto limitato di motivi, come vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, irregolarità nel consenso del Procuratore Generale, o una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili dopo un concordato in appello?
Sono inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, come la valutazione della colpevolezza, e quelle sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), a meno che non siano palesi ed evidenti.
Cosa succede se il ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33360 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 31/03/1985
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 16/04/2025, con la quale la Corte di Appello di Catania, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per NOME COGNOME ad anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione;
Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che la censura verte su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
che «nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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