Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME nato in Ucraina i 10/5/2004 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 18/4/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 18/4/2024, la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Viterbo che aveva condannato l’odierno ricorrente per i delitti di ra aggravata e lesioni aggravate, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha ridetermina la pena inflitta in anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 505,00 di multa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge, in particolare dell’art. 133 c.p., per essere stato coartato, nella volontà di acced concordato, dalla prospettiva di totale conferma della sentenza di condanna.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.
Il ricorrente impugna la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai mo di appello, a causa della presunta invalidità del consenso espresso all’accordo affermando che i processo formativo della volontà sarebbe stato viziato dalla prospettiva di vedersi confermar la pena irrogata in primo grado.
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato ( oltre a quelli relativi al consens
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procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazi delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, ai vizi attine determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflit quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (S n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Nel caso di specie non si configura, nemmeno in astratto, l’invocato vizio relativo formazione della volontà del ricorrente di accedere al concordato in appello, posto che prospettiva di vedere confermata la sentenza è elemento che seppur presente, non ha inficiato il processo di formazione di volontà della parte, ma ha fisiologicamente concorso al determinazione del patto.
Come è stato già evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 16765 de 18/11/2019, Rv. 279418) quella dell’accordo è una tematica complessa, che evidenzia una molteplicità di profili statici, attinenti, cioè, alla struttura del patto, dinamici, formazione della richiesta e del consenso, e patologici, inerenti ai vizi che possono inficia volontà delle parti. Dal punto di vista strutturale, sia che si voglia intendere il “patto” negozio bilaterale sinallagnnatico, sia che si voglia fare riferimento alle impostazioni seco cui il negozio sarebbe trilaterale, sia che ci si intenda riferire agli indirizzi secondo c sarebbe un sinallagnna, ma un “congegno” che si estrinseca in due dichiarazioni convergenti, non si dubita che l’area negoziale connota lo stesso processo, che si caratterizza attraver una peculiare alterazione delle cadenze tipiche dell’ordinaria dinamica procedinnentale poich accusa e difesa si accordano sull’entità della sanzione applicabile. Non pare dubitabile che, c la richiesta dell’imputato di concordare la pena e di rinunciare ai motivi di impugnazione , la parte, rinunciando a diritti, chiede, attraverso l’accordo, una determinata pena rispet quadro normativo in quel momento vigente, e dal contenuto di tale richiesta, raggiunt l’accordo, non può più recedere per ragioni di convenienza, salvo il caso in cui l’oggetto patto sia illegale sin dall’inizio (pena illegale) o per fatti sopravvenuti (es. , dichiarazione di illegittimità costituzionale). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il caso come quello in esame, dunque, non può attenere alla “formazione della volontà”, atteso che, al momento in cui il negozio è stato perfezionato e recepito dal giudice, la dichiarazi della parte e la volontà sottostante non erano in nessun modo viziate, né, rispetto alla vol dichiarata, può attribuirsi rilevanza ai motivi individuali, cioè alla convenienza soggettiva 5, n. 22103 del 07/03/2022 , Rv. 283165).
Da quanto premesso discende l’inammissibilità del ricorso in esame.
Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. comma 5-bis c.p.p.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso il 19/9/2024