Concordato in appello: i confini invalicabili del ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce sui limiti del ricorso per motivi di legittimità dopo che le parti hanno raggiunto un concordato in appello. Questo strumento processuale, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, permette all’imputato di ottenere uno sconto di pena rinunciando a uno o più motivi di gravame. La decisione in commento chiarisce in modo netto quali sono le conseguenze di tale scelta e quali porte restano aperte, e quali invece si chiudono definitivamente, per un eventuale successivo ricorso alla Suprema Corte.
Il Caso: dal Patto in Appello al Tentativo in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due soggetti contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo, rinunciando ai motivi di appello originari per beneficiare di una pena concordata. Nonostante l’accordo, i due ricorrenti decidevano di adire la Corte di Cassazione, sollevando tre questioni principali: l’omessa motivazione sulla quantificazione della pena, la mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento e, infine, il rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con misure alternative come i lavori di pubblica utilità o la detenzione domiciliare.
La Decisione della Cassazione: un’Inammissibilità Annunciata
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. La pronuncia si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che mira a preservare la natura e la finalità del concordato in appello, visto come un atto dispositivo che definisce il perimetro del giudizio e preclude ripensamenti successivi su punti che sono stati oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza sviluppa il suo ragionamento su due binari distinti, uno per i motivi legati alla pena e al proscioglimento, l’altro per la questione delle pene sostitutive.
L’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello sui Motivi Rinunciati
Per quanto riguarda le prime due censure (quantificazione della pena e cause di proscioglimento), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo processuale sancito con il concordato in appello implica una rinuncia implicita a contestare i punti che ne sono oggetto. Citando una propria precedente sentenza (n. 944/2020), la Cassazione ha ricordato che, dopo un concordato, il ricorso è ammissibile solo per vizi che attengono alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o a una pronuncia del giudice difforme da quanto pattuito.
Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a:
1. Motivi di appello a cui si è espressamente rinunciato.
2. La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.
3. Vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale (cioè inflitta al di fuori dei limiti edittali o di tipo diverso da quello previsto dalla legge).
Di conseguenza, avendo i ricorrenti rinunciato ai loro motivi per ottenere il concordato, non potevano riproporli in sede di legittimità.
La Valutazione sulla Pena Sostitutiva: una Questione di Merito
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle pene sostitutive, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha spiegato che la richiesta dei ricorrenti si risolveva in una valutazione di merito, finalizzata a proporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella, puntualmente motivata, dei giudici di appello. Il giudice di merito aveva espresso un giudizio prognostico negativo sull’idoneità delle misure alternative a rieducare il condannato e, soprattutto, a prevenire la commissione di altri reati. Una simile valutazione, se congruamente motivata, non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
La pronuncia in esame offre un importante monito pratico: il concordato in appello è un istituto che chiude la partita processuale su determinati punti in cambio di un beneficio sanzionatorio. Non è una tappa intermedia che lascia aperta ogni possibilità di successivo ricorso. La scelta di aderirvi deve essere ponderata, poiché cristallizza la decisione sui motivi rinunciati, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione in Cassazione a vizi procedurali specifici legati alla formazione dell’accordo stesso. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione il merito della condanna o della pena concordata è destinato, come in questo caso, a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Dopo aver raggiunto un concordato in appello, è possibile contestare nuovamente la quantificazione della pena in Cassazione?
No, non è possibile. L’ordinanza chiarisce che le doglianze relative a motivi oggetto di rinuncia, come la determinazione della pena, sono inammissibili. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la sanzione inflitta sia palesemente illegale (ad esempio, fuori dai limiti previsti dalla legge).
Se il giudice respinge la richiesta di una pena sostitutiva (es. lavori di pubblica utilità), si può ricorrere in Cassazione per ottenere una valutazione diversa?
No, il ricorso è inammissibile se si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della decisione del giudice precedente, il quale ha già valutato, con adeguata motivazione, l’idoneità della pena sostitutiva a rieducare il condannato e a prevenire futuri reati.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
Sulla base della giurisprudenza citata nell’ordinanza, il ricorso è ammesso solo per motivi che riguardano la formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero, oppure un contenuto della sentenza che sia difforme da quanto concordato tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BUSTO ARSIZIO il 31/07/1971
NOME nato a DESIO il 25/03/1973
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, proposti con un unico atto; considerato che il primo d’impugnazione e il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia l’omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla verifica dell sussistenza di cause di proscioglimento è inammissibile perché propone questioni non consentite iin presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 12 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sia trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il rigetto della richiest sostituzione della pena detentiva inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità o, in subor con quella della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato ed è inammissibile ,in quanto si risolve in valutazioni di merito intese a proporre una lettura alternativa a quel illustrata da una puntuale motivazione sviluppata dai giudici sul giudizio prognostico negativo circa l’idoneità della sanzione sostitutiva non solo a rieducare il condannato ma,soprattutto, prevenire la commissione di altri reati inon consente di ritenere sussistenti le condizioni di cui all’art. 58 L. 689/81;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali . e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere estensort–
Il Presidente