Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19378 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANIA il 12/06/1990 COGNOME NOME nato a CATANIA il 28/09/1988 COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 05/02/1981 COGNOME NOME nato a CATANIA il 30/09/1994
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in data 4 aprile 2024 la Corte di appello di Catania ha riformato parzialmente, su accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza emessa il 18 novembre 2022 con cui il Tribunale di Catania, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 11 di reclusione, NOME alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euri 24.000,00 di multa, NOME alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione, NOME alla pena di anni 8 di reclusione ed euri 8.000,00 di multa, il tutto oltre pene accessorie, riducendola, conformemente alle richieste formulate dagli imputati, rispettivamente ad anni 7, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euri 18.000,00 di multa, anni 8 di reclusione, in continuazione con la pena inflitta con la sentenza dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 8 novembre 2019, anni anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euri 18.667,00 di multa, in continuazione con la pena inflitta con la sentenza dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 4 novembre 2022, in anni 1 di reclusione;
che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti, COGNOME COGNOME articolando due distinti atti di impugnazione, articolando motivi di impugnazione riferiti a temi oggetto di precedente ricorso in appello cui i ricorrenti avevano espressamente rinuziato ovvero la misura della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, come questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, rv 278170) ha già avuto modo di affermare, avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge;
che nel caso in esame i ricorrenti si sono limitati a censurare profili della sentenza di appello riferiti ai motivi di gravame dagli stessi già rinunziati ovvero la misura della pena, irrogata nella stessa misura che era stata dai medesimi proposta;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000
ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore il President