Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento per definire il processo penale in secondo grado. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è strettamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili di questo tipo di ricorso, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali, invece, portano a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza. Le sue doglianze non riguardavano l’accordo in sé, ma si concentravano sul merito della vicenda: sosteneva che il giudice d’appello avesse omesso di motivare sulla sua effettiva responsabilità e di verificare la possibile presenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Concordato in Appello e Limiti all’Impugnazione
La Corte Suprema ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, qualificando il suo ricorso come inammissibile. Gli Ermellini hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici e circoscritti.
Questi motivi attengono esclusivamente al processo di formazione dell’accordo e sono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Qualsiasi altra censura, specialmente se relativa alla valutazione della responsabilità penale o al merito dei fatti, è considerata inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge, la Cassazione ha proceduto con una procedura semplificata, dichiarandone l’inammissibilità. Questa decisione comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente:
– La condanna al pagamento delle spese processuali.
– Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi palesemente infondati.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale implica una rinuncia da parte dell’imputato a contestare nel merito la propria colpevolezza, in cambio di una definizione concordata e più favorevole della pena. Permettere un successivo ricorso per Cassazione che rimetta in discussione proprio quegli aspetti a cui si è rinunciato svuoterebbe di significato l’istituto stesso. La Corte ha quindi ribadito che il controllo di legittimità è limitato a garantire che l’accordo sia stato raggiunto in modo corretto e libero da vizi, senza estendersi a una nuova valutazione della fondatezza dell’accusa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chi intende accedere al concordato in appello. La scelta di accordarsi sulla pena è una decisione strategica che preclude, in larga misura, la possibilità di contestare in futuro la propria responsabilità. Il ricorso in Cassazione rimane una via percorribile, ma solo come strumento di garanzia sulla correttezza procedurale dell’accordo e non come un’ulteriore opportunità per discutere il merito della causa. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria sottolinea la serietà con cui l’ordinamento scoraggia l’uso improprio di questo strumento di impugnazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso in Cassazione avverso una sentenza che recepisce un concordato in appello è ammesso solo per motivi specifici e limitati, non per contestare il merito della decisione.
Quali sono i motivi validi per impugnare un ‘concordato in appello’ in Cassazione?
I motivi ammissibili riguardano esclusivamente vizi procedurali, quali difetti nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, oppure una decisione del giudice non conforme all’accordo stesso.
Cosa succede se un ricorso contro un ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11301 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/05/1998
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Letto il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che se affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della vo parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed a difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale specie, inerenti al difetto di motivazione riguardanti il giudizio di responsabilit verifica della presenza di possibili cause di non punibilità ex a (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplifi partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seco cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. perì.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.