Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 04125027) nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, preso atto della rinuncia ai motivi di appello effettuata da NOME COGNOME, accoglieva la proposta di pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge per illegittima mancata esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 7) cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
Il Collegio riafferma infatti che, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto
che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le altre, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 -01).
Nel caso di specie la circostanza è stata ritenuta nel calcolo concordato sulla pena, con chiara rinuncia alla sua sindacabilità.
A lla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.