Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per deflazionare il carico giudiziario, permettendo all’imputato e alla Procura Generale di accordarsi sulla pena. Tuttavia, questa scelta processuale comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso successivo a un accordo di questo tipo.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato era stato accusato di concorso in tentato furto aggravato. Giunto dinanzi alla Corte d’Appello, attraverso il suo difensore, decideva di rinunciare a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quelli relativi alla quantificazione della pena e alla concessione delle attenuanti generiche. Su questi unici punti, raggiungeva un accordo con il Procuratore Generale per una pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 200 euro.
La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, rideterminava la pena come concordato. Nonostante ciò, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato elementi fondamentali per una diversa ricostruzione dei fatti.
La Decisione della Corte e i Limiti del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia implicita a contestare i punti non inclusi nell’accordo. L’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello tranne quelli sul trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, non poteva più sollevare in Cassazione questioni relative alla ricostruzione dei fatti, poiché tale argomento era stato definitivamente abbandonato con l’accordo in appello.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi specifici e tassativi. Citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 22002 del 2019), la Corte ha chiarito che sono ammissibili solo le doglianze relative a:
1. Vizi della volontà: se la decisione dell’imputato di accedere al concordato non è stata libera e consapevole.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo è stato ratificato dal giudice senza il necessario consenso della Procura.
3. Pena illegale o difforme: se la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata o è illegale, ovvero non rientra nei limiti previsti dalla legge per quel reato.
Sono, al contrario, inammissibili tutti i ricorsi basati sui motivi a cui si è rinunciato, sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o su presunti vizi nella determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità. Poiché il ricorso dell’imputato mirava a una riconsiderazione dei fatti, materia a cui aveva espressamente rinunciato, è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura tombale del concordato in appello sulla maggior parte delle questioni processuali. La decisione di accordarsi sulla pena è una scelta strategica che preclude quasi ogni possibilità di un ulteriore grado di giudizio nel merito. Gli imputati e i loro difensori devono ponderare attentamente questa opzione, consapevoli che, una volta siglato l’accordo, le porte della Cassazione si chiudono per tutte le questioni oggetto di rinuncia. La conseguenza di un ricorso infondato, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria, qui fissata in 4.000 euro.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati. Non si possono riproporre i motivi di appello a cui si è rinunciato, come la ricostruzione dei fatti, né chiedere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Quali sono i motivi validi per un ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
Secondo la sentenza, i motivi ammissibili riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà di raggiungere l’accordo, il mancato consenso del pubblico ministero, oppure l’applicazione da parte del giudice di una pena illegale o diversa da quella concordata.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile dopo un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 6566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 05/12/1997
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che:
-con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania – preso atto che NOME COGNOME, imputato di concorso nel delitto tentato di furto aggravato, esprimeva, per il tramite del suo difensore, rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli afferenti al trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, concordando col Procuratore generale la pena finale nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa rideterminava la pena, così come concordata ex art. 599 bis del codice di rito;
-nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo di ricorso ha oggetto violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale esaminato circostanze fondamentali ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti per cui è processo;
Considerato che:
-il motivo, esposto in termini del tutto generici e aspecifici, è comunque inammissibile, posto che «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 01);
-il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per il motivo dedotto;
-il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
-che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/01/2025
Il consigliere estensore
Il j’esidente