Concordato in Appello: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del Concordato in Appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per accelerare la definizione dei processi, ma quali sono le conseguenze per chi, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena, decide di impugnare la sentenza in Cassazione? Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini molto stretti di tale possibilità, dichiarando inammissibili i ricorsi che non rispettano precise condizioni.
Il Caso: Ricorso Dopo un Accordo sulla Pena
Nel caso di specie, due imputati avevano concordato la pena con la Procura Generale presso la Corte d’Appello. Nonostante l’accordo, i loro difensori hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando due principali violazioni di legge: un’errata dosimetria della pena, ovvero un calcolo non corretto della sanzione applicata, e la mancata applicazione delle pene sostitutive alla detenzione per uno dei ricorrenti. In sostanza, pur avendo accettato un patto sulla pena, contestavano successivamente alcuni aspetti della sua applicazione.
La Decisione della Cassazione e il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo sulla pena nel giudizio d’appello comporta una rinuncia implicita a far valere determinate doglianze. Il potere dispositivo riconosciuto alle parti limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma preclude anche la possibilità di sollevare successivamente questioni su cui si è, di fatto, già trovato un accordo.
le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi molto specifici. Questi includono:
*   Vizi nella formazione della volontà: Ad esempio, se una delle parti ha aderito all’accordo per errore, violenza o dolo.
*   Mancanza del consenso del Procuratore Generale: Se l’accordo non ha ricevuto la necessaria approvazione dell’accusa.
*   Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze relative a questioni di merito, come la valutazione delle prove, la sussistenza di cause di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.) o, come nel caso in esame, la dosimetria della pena, sono da considerarsi rinunciate. Scegliendo la via del Concordato in Appello, l’imputato accetta la pena proposta e non può, in un secondo momento, rimetterla in discussione davanti al giudice di legittimità.
La Questione delle Pene Sostitutive
Per quanto riguarda la richiesta di pene sostitutive, la Corte ha rilevato due profili di inammissibilità. In primo luogo, la richiesta era stata avanzata per la prima volta in sede di Cassazione, risultando tardiva. In secondo luogo, la pena concordata era superiore ai quattro anni di reclusione, soglia massima prevista dalla legge (art. 545-bis c.p.p.) per poter accedere a tali benefici.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma che il Concordato in Appello è un atto dispositivo che produce effetti preclusivi significativi. La scelta di percorrere questa strada processuale deve essere ponderata attentamente, poiché limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. La sentenza può essere contestata solo per vizi che attengono alla validità e alla correttezza formale dell’accordo stesso, non per riesaminare il merito della decisione. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento tratta l’abuso dello strumento impugnatorio.
 
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza frutto di “concordato in appello” per motivi relativi al calcolo della pena?
No. Secondo la Corte, l’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia a tali motivi. Il ricorso è ammissibile solo se contesta la formazione della volontà delle parti, il consenso del Procuratore o la difformità della sentenza rispetto all’accordo.
Si possono richiedere per la prima volta le pene sostitutive con un ricorso in Cassazione?
No, la richiesta è ritenuta improponibile e tardiva. Inoltre, l’applicazione di tali pene è vincolata a limiti edittali specifici, e nel caso di specie la pena concordata superava la soglia massima di quattro anni di reclusione prevista dalla legge.
Cosa succede quando un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Se non viene ravvisata un’assenza di colpa nel determinare l’inammissibilità, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4046  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena applicata in sede di accordo e sulla mancata applicazione di pene sostitutive (COGNOME). Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’int ressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. peri.).
Le pene risultano poi applicate nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all’interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri ed tali improntati al minimo. Nessuna richiesta di pene sostitutive era stata inoltre avanzata dalla difesa della ricorrente COGNOME e pertanto risulta improponibile la istanza sostitutiva avanzata solo in sede di ricorso per cassazione (sez.6, n.33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.285090) e comunque risultando l’avviso di cui
all’art.545 bis cod.proc.pen.in ragione della misura edittale della sanzione penale, in quanto superiore ai quattro anni di reclusione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14/12/2023.