Concordato in Appello: La Cassazione Conferma lo Stop a Ulteriori Ricorsi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’accettazione di un concordato in appello (noto anche come patteggiamento in appello) preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Questa decisione, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, sottolinea come la scelta di accordarsi sulla pena in secondo grado comporti una rinuncia implicita a ogni ulteriore contestazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato. In secondo grado, davanti alla Corte d’Appello, l’imputato e la procura generale avevano raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale, definendo così il giudizio con una sentenza di ‘concordato’.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare comunque ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo tentativo era quello di ottenere un ulteriore vaglio della sua posizione, ma si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile.
Le Motivazioni: Il Valore Preclusivo del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, utilizzando una procedura semplificata e senza formalità di rito. La motivazione è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura del concordato in appello. I giudici hanno spiegato che tale istituto non rappresenta semplicemente un accordo sulla pena, ma una vera e propria rinuncia alle contestazioni che avrebbero potuto essere sollevate in appello.
Analogamente a quanto accade con la rinuncia esplicita all’impugnazione, l’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado e, soprattutto, produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo. Ciò significa che l’accettazione del concordato blocca qualsiasi possibilità di rimettere in discussione la sentenza, anche per questioni che il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio.
Questo effetto si estende inevitabilmente al giudizio di legittimità. Se l’imputato ha volontariamente rinunciato a far valere i propri motivi di appello in cambio di un accordo sulla pena, non può poi pretendere di riaprire la discussione davanti alla Cassazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Conclusioni: L’Importanza della Scelta del Concordato in Appello
La decisione in commento rafforza la natura definitiva del concordato in appello. Chi opta per questa strada processuale deve essere pienamente consapevole che sta compiendo una scelta che chiude la porta a futuri gradi di giudizio. La sentenza non è più impugnabile.
In conseguenza della dichiarata inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il concordato è uno strumento di definizione rapida del processo, ma implica una rinuncia totale e irrevocabile al diritto di impugnare la decisione che ne scaturisce.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena equivale a una rinuncia a ulteriori impugnazioni, precludendo il giudizio di legittimità.
Qual è l’effetto giuridico principale del concordato in appello secondo questa ordinanza?
L’effetto principale è preclusivo: limita la cognizione del giudice di secondo grado e impedisce l’intero successivo svolgimento processuale, compreso il ricorso in Cassazione. L’accordo implica la rinuncia a far valere qualsiasi questione, anche quelle rilevabili d’ufficio.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso dopo un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con procedura semplificata. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34550 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 01
-018R) nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., della Corte di Appello di Torino per il re di furto aggravato;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rileva d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limi solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimen processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente