Concordato in appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte, la n. 2607/2024, offre chiarimenti cruciali, stabilendo limiti precisi alla successiva facoltà di ricorso.
Il Caso in Esame
Un soggetto, condannato per il reato di rapina aggravata, aveva presentato appello. In quella sede, le parti raggiungevano un accordo sulla pena, formalizzato attraverso il meccanismo del concordato in appello. La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento della richiesta congiunta, rideterminava la sanzione.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, il giudice d’appello avrebbe omesso di motivare in merito all’insussistenza di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 c.p.p., che impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento qualora ne ricorrano i presupposti.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle argomentazioni difensive. La decisione si fonda su un principio consolidato, che vede nel concordato in appello un atto che produce effetti preclusivi significativi.
Secondo gli Ermellini, nel momento in cui l’imputato accetta di concordare la pena, rinuncia implicitamente ai motivi di appello che riguardano l’affermazione della sua responsabilità penale (il cosiddetto an della responsabilità). L’accordo si concentra esclusivamente sulla determinazione della pena (il quantum).
Le Motivazioni: Rinuncia e Preclusione Processuale
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su una logica procedurale stringente. L’adesione al concordato in appello determina una preclusione processuale. Ciò significa che l’imputato perde la facoltà di contestare successivamente la propria colpevolezza o la correttezza della valutazione dei fatti da parte del primo giudice.
Le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., rientrano proprio tra quei motivi a cui si è rinunciato. Di conseguenza, sollevarle in sede di Cassazione costituisce un tentativo di rimettere in discussione un punto ormai definito e coperto dall’accordo. La Corte ha ribadito, citando un proprio precedente (n. 22002/2019), che l’unica via per un ricorso post-concordato è quella legata all’illegalità della pena. Un ricorso sarebbe ammissibile solo se la pena concordata e applicata fosse, ad esempio, di un genere diverso da quello previsto dalla legge, oppure eccedente i limiti edittali massimi.
Poiché nel caso di specie la contestazione non riguardava l’illegalità della sanzione ma un presunto vizio di motivazione su un aspetto coperto dalla rinuncia, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la natura essenzialmente negoziale del concordato in appello e le sue importanti conseguenze strategiche per la difesa. La scelta di percorrere questa strada deve essere ponderata con attenzione, poiché comporta un sacrificio significativo: la rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza in cambio di una pena certa e potenzialmente più mite. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, una volta siglato l’accordo, le porte della Cassazione si chiudono per quasi tutte le questioni, ad eccezione dei rari casi di pena illegale. La decisione cristallizza il giudizio di colpevolezza, rendendo vane successive recriminazioni sulla valutazione dei fatti o sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento.
Dopo aver fatto un ‘concordato in appello’ posso ancora contestare la mia colpevolezza in Cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, l’adesione all’accordo implica la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità penale, creando una preclusione che impedisce di sollevare nuovamente la questione davanti alla Corte di Cassazione.
In quali casi è possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si contesta l’illegalità della pena concordata. Ciò avviene, ad esempio, se la sanzione applicata è di un tipo diverso da quello previsto dalla legge o se supera i limiti massimi stabiliti per quel reato.
Il giudice d’appello, nell’accogliere un concordato, è tenuto a motivare sull’assenza di cause di assoluzione?
No, l’ordinanza stabilisce che la rinuncia ai motivi di merito, insita nel concordato, rende inammissibile un ricorso basato sulla presunta omissione di motivazione riguardo alle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto tale questione è coperta dalla preclusione processuale derivante dall’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco l’ DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 13/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova i 13/4/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bi stata rideterminata la pena a lui inflitta per il delitto di rapina aggravata.
Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 let non avendo il giudice motivato in ordine all’insussistenza di cause di non punibilità.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella i
sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella dalla legge. (Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019,Rv. 276102).
Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l’an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto.
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14/12/2023
Il consigliere relatore ilpresidente