Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 20/6/2023 ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto le richieste di concordato avanzate dalle parti, a seguito di appello proposto COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti colpevoli di due estorsioni aggravate, una RAGIONE_SOCIALE quali continuata
Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.
Il COGNOME, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge per essere sta qualificati i fatti come estorsione anziché come truffa.
Il COGNOME ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattame sanzioNOMErio, che si assume ingiustificatamente più severo di quello riservato agli altri imputa
Il COGNOME ed il COGNOME hanno dedotto la violazione di legge per essersi operato, in relazione all’estorsione di cui al capo A), un indebito aumento di pena per la continuazione interna, pur a fronte di una vicenda estorsiva unitaria, realizzata senza soluzioni di continuità. Con un secondo motivo di impugnazione il COGNOME ha altresì dedotto la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo B), e la mancanza di motivazione in ordine all’omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funz dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte d nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione;
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché – apparendo evidente che i ricorsi sono stati presentati determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023
L’estensore
Il Presidente