Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
datg–e~se -aile -Partil udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sen dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 201 n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne f richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei mot di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene ch l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniar indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo»;
che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dev ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza d legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai mot d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza esse neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversi l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919);
che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale ch impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto d affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicc deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, an rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’ sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della san inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196);
che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relat alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme del pronuncia del giudice;
che, nel caso in esame, la difesa di COGNOME ed il Procuratore general territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l’accogliment del motivo concernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da parte dell’imputato;
che, a quest’ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza legittimità, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formula sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle res questioni devolute con l’appello in quanto, a causa dell’effetto devolutivo prop dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi d appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (S 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);
rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, COGNOME deduce, tramite il difens di fiducia, che l’irregolare notifica, nei suoi confronti, del deposito, avvenuto termine, della motivazione della sentenza di appello ha pregiudicato le su prerogative difensive, impedendogli, in particolare, di nominare, in vista de proposizione del ricorso per cassazione, altro difensore di fiducia;
che la doglianza è manifestamente infondata, perché, persistendo il rapporto fiduciario tra l’imputato ed il difensore, deve presumersi, in linea con qua ancora di recente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferim all’affine ipotesi dell’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sent (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 – 02), che i patrocinatore abbia informato l’assistito del deposito della sentenza di appel che la proposizione dell’impugnazione sia stata tra di loro condivisa, ciò che, ogni evidenza, esclude che il vizio lamentato, qualora effettivamente sussiten si sia tradotto in un vulnus alle facoltà difensive dell’imputato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricors
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.