Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il 23/08/1980
NOME
NOME
NOME nato a NAPOLI il 13/07/1983
NERI ROSARIO GLYPH
nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 03/10/1985
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2022 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava le pene inflitte in primo grado ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, ascritto solo al primo imputato, e per vari delitti contro il patrimonio.
Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, alla quantificazione della pena e al mancato esame di cause di proscioglimento nonché per violazione di legge e vizio della motivazione per la omessa valutazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall’art. 448bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
I motivi, peraltro, sono del tutto generici, non avendo i ricorrenti neppure dedotto quale causa di proscioglimento sarebbe stata ravvisabile e quale sarebbe stata la corretta qualificazione giuridica dei fatti.
Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di – euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2023.