Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l’unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente la determinazione della pena-base, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, il 29 settembre 2021, dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania.
Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 -bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato senz’altro inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5 -bis e 599-bis cod. proc. pen.
E’ infatti inammissibile un ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., come quello proposto dall’imputato.
L’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, persino se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), e salva la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata in data anteriore alla sentenza di appello e non rilevata in tale sede (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Tantomeno possono essere proposte doglianze in ordine a motivi oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283873 e Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006), come nel caso di specie nel quale, si ripete, l’unico motivo non oggetto di rinuncia ha riguardato la misura della penabase, mentre il ricorso si riferisce al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 11/10/2023