Concordato in Appello: La Cassazione Conferma i Limiti al Ricorso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi su quali motivi di appello accogliere, rinunciando di fatto agli altri. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze di tale scelta, chiarendo quando e perché un successivo ricorso per cassazione diventa inammissibile. Analizziamo la vicenda per comprendere la portata di questo importante principio processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania. L’imputato proponeva appello e, in quella sede, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il cosiddetto concordato in appello. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, accoglieva l’unico motivo non oggetto di rinuncia, relativo alla determinazione della pena-base, e riformava parzialmente la sentenza di primo grado solo su questo punto.
La Sfida in Cassazione: Il Motivo del Ricorso
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione. La doglianza sollevata riguardava la presunta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Questo motivo, tuttavia, non era stato oggetto dell’accordo in appello, che si era concentrato esclusivamente sulla misura della pena-base.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso dopo il concordato in appello
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso senz’altro inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti prodotti dal concordato in appello. Secondo la Corte, la scelta di accordarsi sui motivi di appello preclude la possibilità di contestare la sentenza in un successivo grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: l’accordo tra le parti sui punti da accogliere in appello implica una rinuncia implicita ma inequivocabile a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni altra doglianza. Questo effetto preclusivo si estende anche a questioni che, in teoria, sarebbero rilevabili d’ufficio.
La ratio della norma è chiara: il concordato in appello è un patto processuale che mira a una rapida definizione del giudizio, in cambio di una pena potenzialmente più favorevole per l’imputato. Ammettere un successivo ricorso su motivi che sono stati volontariamente abbandonati in sede di accordo svuoterebbe di significato l’istituto stesso.
La Corte ha specificato che esistono solo due, eccezionalissime, deroghe a questa regola generale:
1. L’irrogazione di una pena palesemente illegale.
2. La maturazione della prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza di appello, qualora non sia stata rilevata in quella sede.
Nel caso di specie, il ricorso dell’imputato verteva sulle attenuanti generiche, un motivo che era stato chiaramente oggetto di rinuncia con l’accordo sulla pena-base. Di conseguenza, non rientrando in alcuna delle eccezioni previste, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma con forza la natura tombale del concordato in appello. La decisione di avvalersi di questo strumento processuale deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché comporta la definitiva rinuncia a far valere in Cassazione qualsiasi altro motivo, anche se potenzialmente fondato. La sentenza cristallizza il risultato processuale raggiunto in appello, limitando l’accesso al giudizio di legittimità a casi patologici e tassativamente previsti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve essere chiara fin dal secondo grado: o si persegue la strada del contenzioso su tutti i motivi, oppure si accetta l’esito concordato come definitivo, salvo le limitatissime eccezioni indicate dalla giurisprudenza.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
Di regola, no. La Cassazione chiarisce che l’accordo sui motivi di appello (ex art. 599-bis c.p.p.) implica la rinuncia a proporre ulteriori doglianze, rendendo un eventuale ricorso successivo inammissibile.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono un ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
Secondo l’ordinanza, le uniche eccezioni sono l’applicazione di una pena illegale oppure la maturazione della prescrizione del reato in una data anteriore alla sentenza di appello, se non rilevata in quella sede.
Se l’accordo in appello riguarda solo un motivo, si possono contestare gli altri motivi in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che l’accordo sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre ogni altra doglianza. Pertanto, anche i motivi non esplicitamente discussi nell’accordo si intendono rinunciati e non possono essere riproposti in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
· i ORDINANZA GLYPH a( GLYPH ‘e-ktAg, (n
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 29/10/1976
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l’unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente la determinazione della pena-base, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di NOME COGNOME il 29 settembre 2021, dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania.
Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 -bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato senz’altro inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5 -bis e 599-bis cod. proc. pen.
E’ infatti inammissibile un ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., come quello proposto dall’imputato.
L’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, persino se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), e salva la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata in data anteriore alla sentenza di appello e non rilevata in tale sede (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481).
Tantomeno possono essere proposte doglianze in ordine a motivi oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283873 e Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006), come nel caso di specie nel quale, si ripete, l’unico motivo non oggetto di rinuncia ha riguardato la misura della penabase, mentre il ricorso si riferisce al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 11/10/2023