Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena e chiudere più rapidamente il processo di secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare in Cassazione una sentenza frutto di tale accordo? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sui confini di ammissibilità, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso: L’Accordo sulla Pena e il Successivo Ricorso
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede, la difesa aveva raggiunto un accordo con il Procuratore Generale, rinunciando a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, aveva emesso la sentenza. Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, deducendo un vizio di motivazione proprio sulla determinazione della pena che era stata oggetto del patto.
Concordato in Appello: L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i principi che regolano l’impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale stabile che limita fortemente la possibilità di contestare in sede di legittimità gli esiti di un accordo processuale.
La Regola Generale sull’Ammissibilità del Ricorso
Secondo la Suprema Corte, il ricorso in Cassazione contro una sentenza che recepisce un concordato in appello è ammissibile solo in casi tassativamente previsti. Questi includono:
* Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
* Vizi nel consenso prestato dal Pubblico Ministero.
* Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
I Motivi di Inammissibilità nel Caso Specifico
Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, sono considerate inammissibili tutte le altre doglianze. In particolare, non è possibile contestare:
1. I motivi di appello a cui si è espressamente rinunciato.
2. La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
3. Vizi relativi alla determinazione della pena.
Su quest’ultimo punto, la Corte precisa che l’unica eccezione si verifica quando la sanzione inflitta sia illegale, ovvero non rientri nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato, o sia di una specie diversa da quella prescritta. Un semplice disaccordo sulla quantificazione della pena, già accettata in sede di concordato, non costituisce motivo valido di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale attraverso il quale l’imputato accetta una determinata pena in cambio di una definizione più celere del processo e della rinuncia ad altri motivi di gravame. Permettere un successivo ricorso sulla misura della pena, senza che questa sia illegale, svuoterebbe di significato l’istituto stesso, poiché riaprirebbe una discussione che le parti avevano volontariamente chiuso con l’accordo. La rinuncia ai motivi di appello, eccetto quello sulla pena oggetto di accordo, implica un’accettazione del rischio processuale e una valutazione di convenienza. La pena concordata, se non manifestamente illegale, diventa quindi il risultato di una negoziazione che non può essere rimessa in discussione in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale per la pratica legale: la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. La difesa deve ponderare attentamente i benefici dell’accordo rispetto alla possibilità di far valere altri motivi di impugnazione. Una volta siglato il patto e ottenuta la sentenza, le porte della Cassazione si chiudono per quasi tutte le questioni, in particolare per quelle relative alla quantificazione della pena. Il ricorso resta un’opzione percorribile solo per vizi genetici dell’accordo o per sanzioni palesemente contrarie alla legge, un’ipotesi, quest’ultima, assai rara.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa con “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici vizi, come quelli relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, a una sentenza difforme dall’accordo o all’illegalità della sanzione inflitta.
Contestare la misura della pena concordata è un motivo valido per il ricorso in Cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, le doglianze relative alla semplice determinazione della pena, se questa non è illegale (cioè non eccede i limiti di legge o non è di tipo diverso da quello previsto), non sono un motivo ammissibile per il ricorso, poiché si presume che la parte abbia accettato tale determinazione con l’accordo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 01/01/1960
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato av ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME si deduce il vizio de motivazione sulla determinazione della pena.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione d sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01, in tema di concordato in appello, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della p di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attine determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della san inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dall prevista dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de itrnmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.