Concordato in appello: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi confini dell’impugnabilità delle sentenze emesse a seguito di tale accordo, chiarendo come la rinuncia ai motivi di appello produca effetti preclusivi molto ampi.
I fatti del caso: dall’accordo in appello al ricorso in Cassazione
Nel caso di specie, un’imputata aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado. In sede di giudizio d’appello, la difesa raggiungeva un accordo con il Procuratore Generale sulla pena, rinunciando a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quelli relativi, appunto, al trattamento sanzionatorio. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, emetteva sentenza conformemente a quanto pattuito.
Nonostante l’accordo, l’imputata decideva di proporre ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non verificare, prima di ratificare l’accordo, la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Le motivazioni della Cassazione: gli effetti della rinuncia nel concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo una spiegazione chiara e netta sugli effetti del concordato in appello. I giudici hanno affermato che la rinuncia ai motivi di appello, che è il presupposto fondamentale per accedere a questo rito, non è un atto meramente formale. Essa limita drasticamente il potere di cognizione del giudice di secondo grado, che potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi non oggetto di rinuncia.
Questo principio, secondo la Corte, produce un “effetto preclusivo” che si estende a tutto lo svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di merito per ottenere un accordo sulla pena, non può poi “resuscitare” tali questioni in Cassazione. Questo vale anche per le questioni che, in un processo ordinario, il giudice potrebbe rilevare d’ufficio, come appunto l’esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La Corte ha richiamato un proprio consolidato orientamento (in particolare la sentenza n. 944 del 2019), secondo cui il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi eccezionali:
1. Quando si contestano vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Quando si contesta il consenso del pubblico ministero.
3. Quando la pronuncia del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
4. Quando la pena applicata è illegale (perché ad esempio supera i limiti edittali o è di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
La decisione della Cassazione conferma che la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato, a fronte di un beneficio sulla pena, accetta di chiudere la partita sui motivi di merito (come la colpevolezza o la qualificazione giuridica del fatto). Questa ordinanza serve da monito: non è possibile utilizzare il concordato per ottenere una pena più mite e, contemporaneamente, sperare di riaprire il discorso sulla responsabilità in un successivo grado di giudizio. La rinuncia è un atto tombale che preclude, salvo rare eccezioni, ogni ulteriore discussione.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello per lamentare la mancata valutazione di una causa di proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello, necessaria per l’accordo, preclude l’esame di altre questioni, incluse quelle rilevabili d’ufficio come il proscioglimento previsto dall’art. 129 c.p.p.
Quali sono gli effetti della rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.?
La rinuncia limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di Cassazione, impedendo di sollevare questioni a cui si è rinunciato.
In quali casi è ammissibile un ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, una sentenza difforme dall’accordo, o l’applicazione di una sanzione illegale (ad es. diversa da quella prevista o fuori dai limiti di legge).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 25/10/1971
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Con il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME si deduce che la Corte di app non ha verificato la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai dell’art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis c proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione d sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’acc:ordo sulla pe art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grad ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclu anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processua compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunc all’impugnazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01, in tema di concordato in appello, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della p di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizion proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinen determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della san inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dall prevista dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile’ con la condan della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ltmmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.