Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BRESCIA il 26/05/1971 NOME COGNOME NOME nato a MILANO il 03/05/1961 COGNOME NOME nato a BRESCIA il 23/08/1955
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avv . o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME Roberto Edoardo COGNOME NOME e COGNOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa in data 02/03/2023 dalla Corte d’Appello di Brescia, che ha applicato ai predetti la pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che gli odierni ricorrenti, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., avevano contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena;
ritenuto che debba preliminarmente evidenziarsi la manifesta infondatezza dell’eccezione relativa all’omessa citazione dell’avviso di udienza e della conseguente richiesta di rimessione in termini, formulata dalla difesa del COGNOME con la memoria depositata, essendo il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599 cod. proc. pen. definito senza formalità di proceduta, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
ritenuto altresì che debba darsi seguito al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto che, in tale ottica interpretativa, i ricorsi debbano essere dichiarat inammissibili, in quanto il COGNOME lamenta vizi motivazionali relativi all’affermazione di responsabilità e alla misura della pena irrogata, il COGNOME ha proposto un ricorso privo di motivi e il COGNOME ha formulato censure inammissibili per difetto di interesse, avendo esse ad oggetto la quantificazione della pena riportata in un passaggio motivazionale in misura sensibilmente superiore a quella effettivamente applicata in dispositivo;
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba far seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle knmende
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/di embre 2023 Il consiglie e e tensore
Il Presidente