Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena in secondo grado. Tuttavia, l’adesione a tale accordo comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare ricorso avverso una sentenza che ratifica tale accordo, dichiarandolo inammissibile quando le censure esulano da vizi specificamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso per cassazione presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado proprio sulla base di un accordo raggiunto tra le parti, secondo la procedura del concordato in appello. Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di adire la Suprema Corte, sollevando una serie di censure contro la decisione.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno richiamato la propria costante giurisprudenza in materia, secondo cui la possibilità di impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è estremamente circoscritta. L’accordo, infatti, implica una rinuncia implicita a far valere la maggior parte dei motivi di doglianza, concentrando il successivo controllo di legalità solo su aspetti specifici e tassativi.
I Motivi dell’Inammissibilità
Secondo la Corte, il ricorso per cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito.
Qualsiasi altra censura, come quelle relative ai motivi di appello a cui si è rinunciato, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), o a presunti vizi nella determinazione della pena (a meno che non si traduca in una sanzione illegale), è da considerarsi inammissibile.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Aderendo a tale procedura, le parti accettano un nuovo esito processuale, rinunciando ai motivi di appello originari in cambio di una pena concordata. Pertanto, le doglianze presentate dal ricorrente nel caso di specie, relative a questioni ormai superate dall’accordo, non rientravano nelle ristrette ipotesi di ammissibilità previste. I giudici hanno specificato che la pena inflitta non era illegale, in quanto non superava i limiti edittali né era di specie diversa da quella prevista dalla legge. Poiché nessuna delle condizioni che consentono l’impugnazione era presente, il ricorso è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una scelta strategica che preclude quasi ogni ulteriore via di impugnazione. Le parti devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, non sarà più possibile rimettere in discussione la valutazione dei fatti o altri aspetti coperti dalla rinuncia ai motivi di appello. Il controllo della Cassazione si limiterà a verificare la correttezza formale della procedura e la legalità della pena applicata. La conseguenza dell’inammissibilità è, come nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza decisa con “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e limitati, in quanto l’accordo implica la rinuncia alla maggior parte dei motivi di impugnazione.
Per quali motivi specifici è ammesso il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, o se la pronuncia del giudice è difforme dall’accordo pattuito. È altresì possibile ricorrere se la pena applicata è illegale (cioè diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/07/1992
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Asat-e-avvieeceitle -prerrti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 153)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pre dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità del ricorso seclue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabinre nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consi re estensore
Il Presidente