Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti di un successivo ricorso in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sulla questione, chiarendo quando l’impugnazione deve essere considerata inammissibile.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due imputate avverso una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede, le due donne avevano raggiunto un accordo con il Procuratore Generale, rinunciando a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena. Nonostante l’accordo, le imputate decidevano di adire la Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni.
Una ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di assoluzione immediata ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ritenendo evidente la sua innocenza. L’altra, invece, contestava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero spiegato le ragioni per cui la pena non era stata fissata al minimo previsto dalla legge per il reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’accesso al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a far valere determinate censure.
Quando le parti si accordano sulla pena, accettano che la discussione si concentri solo su quel punto, abbandonando ogni altra doglianza. Di conseguenza, non è più possibile, in un momento successivo, rimettere in discussione la responsabilità penale o contestare aspetti procedurali a cui si è implicitamente o esplicitamente rinunciato.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentito solo in casi eccezionali e ben definiti. Nello specifico, l’impugnazione è ammissibile unicamente se si contestano:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso dell’imputato all’accordo è stato estorto o viziato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Difformità tra l’accordo e la sentenza del giudice: se il giudice ha emesso una pronuncia diversa da quella concordata.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è di un tipo diverso da quella prevista dalla legge o se supera i limiti massimi o minimi edittali.
Tutte le altre doglianze sono inammissibili. Tra queste rientrano espressamente la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) e i vizi di motivazione sulla quantificazione della pena, a patto che questa rimanga nei limiti legali. Nel caso di specie, le richieste delle ricorrenti rientravano proprio nelle categorie escluse, rendendo i loro ricorsi inevitabilmente inammissibili.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza la natura tombale dell’accordo sulla pena in appello. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che sta compiendo una scelta processuale con conseguenze definitive, che preclude la possibilità di sollevare la maggior parte delle questioni dinanzi alla Corte di Cassazione. La decisione di accordarsi sulla pena implica l’accettazione del profilo di responsabilità e concentra il dibattito solo sul ‘quantum’. L’impugnazione successiva diventa, quindi, un percorso estremamente ristretto, limitato alla verifica della legalità dell’accordo e della pena, e non a un riesame del merito della vicenda.
Dopo aver firmato un concordato in appello, è possibile ricorrere in Cassazione per chiedere l’assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le doglianze relative a motivi rinunciati, come la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sono inammissibili dopo aver accettato un concordato in appello, poiché l’accordo implica la rinuncia a contestare la responsabilità.
Si può contestare in Cassazione la misura della pena decisa con un concordato in appello?
No, non è possibile contestare la motivazione sulla misura della pena se questa rientra nei limiti edittali. Il ricorso è ammissibile solo se la sanzione inflitta è palesemente illegale, ovvero di un tipo diverso da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti minimi o massimi.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammissibile un ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi relativi a vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo stesso, o all’illegalità della pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ROMA il 02/12/1945 COGNOME NOME nato a TIVOLI il 16/06/1987
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME si deduce il vizio della motivazione ritenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
Con il ricorso nell’interesse di NOME NOME si deduce il vizio della motivazione affermando che la Corte di appello avrebbe omesso di esplicitare le ragioni di scostamento dal minimo edittale del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
I ricorsi sono inammissibili.
La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e le imputate hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sull pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale. Per altro, con l’appello COGNOME NOME non dedusse neanche questioni relative all’an della responsabilità.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, e, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previ dalla legge.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.