Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo una via per la rideterminazione della pena in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderirvi comporta conseguenze precise, soprattutto per quanto riguarda le successive possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo una condanna in primo grado, aveva proposto appello. In sede di giudizio di secondo grado, la difesa e il Procuratore Generale raggiungevano un accordo sulla pena da applicare. Contestualmente alla stipula del concordato in appello, l’imputato rinunciava espressamente ai motivi di impugnazione diversi da quello relativo alla sanzione, inclusi quelli riguardanti l’elemento soggettivo del reato e l’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente.
Nonostante l’accordo e la successiva sentenza della Corte d’Appello che ne recepiva i contenuti, l’imputato proponeva comunque ricorso per Cassazione, sollevando nuovamente questioni di merito legate proprio ai motivi a cui aveva esplicitamente rinunciato.
La Decisione della Corte sul Concordato in Appello
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che limita strettamente le possibilità di impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte ha ribadito che la scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia irrevocabile ai motivi non strettamente legati alla pena concordata.
Di conseguenza, il ricorso in Cassazione è ammissibile solo in casi eccezionali e specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Mancanza di consenso da parte del Procuratore Generale.
3. Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Poiché il ricorso dell’imputato si basava su motivi di merito precedentemente abbandonati, e non su uno dei vizi sopra elencati, è stato ritenuto privo dei requisiti di ammissibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. L’istituto del concordato in appello si basa su una logica negoziale: l’imputato ottiene una possibile riduzione della pena in cambio della certezza e rapidità della definizione del processo. Questo scambio si concretizza nella rinuncia ai motivi di appello che non riguardano la quantificazione della pena. Permettere un successivo ricorso per Cassazione su motivi rinunciati svuoterebbe di significato l’istituto stesso, tradendone la finalità deflattiva e premiando un comportamento processualmente incoerente.
La Corte ha specificato che sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p., poiché tale valutazione è assorbita dall’accordo stesso. L’imputato, accettando il concordato, accetta implicitamente che non sussistono i presupposti per un esito più favorevole.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti processuali definitivi. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente i benefici di un accordo sulla pena rispetto alla perdita della possibilità di far valere altri motivi di impugnazione. Una volta perfezionato l’accordo, le vie per contestare la sentenza si restringono drasticamente ai soli vizi che inficiano la validità del consenso o la corretta trasposizione dell’accordo nella decisione del giudice. Qualsiasi tentativo di ‘ripensamento’ su motivi di merito rinunciati è destinato, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, il mancato consenso del Procuratore Generale o una decisione del giudice non conforme all’accordo raggiunto. Non è possibile ricorrere per motivi ai quali si è rinunciato.
Per quali motivi l’imputato ha fatto ricorso in Cassazione in questo caso specifico?
L’imputato ha fatto ricorso lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato e all’aggravante dell’ingente quantità dello stupefacente, ovvero proprio i motivi a cui aveva rinunciato accettando il concordato in appello.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/09/1992
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avv)só alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Bari, in data 19/05/2023, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo e all’aggravante dell’ingente quantità dello stupefacente detenuto;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena,;
ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrentf al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2023
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Il Presidente