Concordato in Appello: i Limiti al Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti rigorosi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il difensore di un imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Tale sentenza aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado proprio sulla base di un accordo tra le parti, ovvero un concordato in appello. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, ha tentato di portare la questione davanti alla Suprema Corte, sollevando diverse censure.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata solo per motivi molto specifici. Questi non riguardano il merito della decisione, ma esclusivamente il processo di formazione dell’accordo stesso.
I Motivi di Ricorso Ammissibili
La giurisprudenza costante ammette il ricorso in Cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. solamente per:
1. Vizi della volontà: quando la volontà della parte di accedere all’accordo si è formata in modo viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Vizi del consenso del Pubblico Ministero: se il consenso del PM presenta delle irregolarità.
3. Contenuto difforme della pronuncia: qualora la decisione del giudice si discosti da quanto concordato tra le parti.
I Motivi di Ricorso Inammissibili
Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, sono considerate inammissibili le doglianze relative a:
– Motivi rinunciati: le questioni a cui la parte ha implicitamente rinunciato aderendo all’accordo.
– Mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento: l’omessa valutazione da parte del giudice d’appello delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
– Vizi sulla determinazione della pena: errori nel calcolo o nella commisurazione della sanzione, a meno che questa non si traduca in una pena illegale, ovvero una pena non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Le Motivazioni
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le censure proposte dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammissibili. Le doglianze riguardavano aspetti di merito o di valutazione della pena che, con l’adesione al concordato in appello, si considerano superati e rinunciati. La scelta di accordarsi sulla pena implica l’accettazione del quadro accusatorio e della qualificazione giuridica del fatto, precludendo una successiva contestazione su tali punti. La sanzione inflitta, inoltre, non è stata ritenuta illegale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura prevalentemente “abdicativa” del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta rinunciando a far valere gran parte delle possibili censure contro la sentenza di condanna. La possibilità di un successivo ricorso in Cassazione è un’eventualità eccezionale, limitata a gravi vizi procedurali che inficiano la genuinità dell’accordo. La decisione rafforza la finalità deflattiva dell’istituto, garantendo che l’accordo raggiunto tra le parti nel giudizio d’appello rappresenti, salvo casi patologici, l’epilogo definitivo del processo.
Quando è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza basata su un concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici che riguardano la formazione della volontà delle parti (es. vizi del consenso), il consenso del pubblico ministero o un contenuto della sentenza difforme dall’accordo raggiunto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non rientravano nei motivi tassativamente previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. Le doglianze riguardavano motivi a cui il ricorrente aveva rinunciato aderendo all’accordo e vizi nella determinazione della pena che non la rendevano illegale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pre dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità del ricorso seclue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabi’ire nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
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