Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sugli effetti preclusivi di questa scelta processuale, stabilendo in modo netto i confini del diritto di ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena da applicare, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione legati alla valutazione delle prove. Sostanzialmente, pur avendo concordato la sanzione, tentava di rimettere in discussione la sua responsabilità.
La Decisione della Corte sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine: l’adesione al concordato in appello preclude la possibilità di contestare proprio quegli aspetti che l’accordo stesso mira a definire in modo tombale. Secondo i giudici di legittimità, nel momento in cui le parti indicano al giudice la pena da applicare, accettano implicitamente il quadro probatorio e la valutazione di colpevolezza che ne deriva. Di conseguenza, non è più possibile, in una fase successiva, sollevare doglianze sulla motivazione della sentenza riguardante la ricostruzione dei fatti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la logica del concordato in appello è analoga a quella della rinuncia all’impugnazione. L’accordo sulla pena, infatti, non è un atto neutro, ma una scelta processuale strategica con cui l’imputato rinuncia a contestare determinati punti in cambio di una definizione concordata della sanzione. Questo accordo, una volta recepito dal giudice, produce “effetti preclusivi” che si estendono all’intero svolgimento del processo, compreso l’eventuale giudizio di legittimità.
L’ordinanza chiarisce che la definizione del procedimento tramite concordato limita la cognizione del giudice di secondo grado ai punti dell’accordo e, soprattutto, blocca la possibilità di sollevare in Cassazione motivi che erano implicitamente oggetto di rinuncia. Tentare di impugnare la sentenza per vizi legati alla valutazione delle prove, dopo aver accettato la pena, costituisce un’azione per motivi non consentiti dalla legge, rendendo il ricorso irrimediabilmente inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce con forza la natura definitiva e vincolante del concordato in appello. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che tale scelta comporta una rinuncia implicita, ma inequivocabile, a far valere motivi di ricorso attinenti alla responsabilità e alla valutazione delle prove. L’istituto offre un’opportunità di certezza e potenziale riduzione della pena, ma il prezzo è la chiusura definitiva del contenzioso sui punti concordati. Pertanto, la decisione di aderire a un concordato deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo riesame nel merito da parte della Corte di Cassazione.
È possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ per motivi legati alla valutazione delle prove?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello preclude la possibilità di contestare la valutazione delle prove, poiché le parti, concordando la sanzione, hanno implicitamente accettato la ricostruzione dei fatti e la relativa responsabilità.
Quali sono gli effetti di un ‘concordato in appello’ sul processo?
L’accordo ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale. Limita la cognizione del giudice di secondo grado ai punti oggetto dell’accordo e impedisce successive impugnazioni sui medesimi punti, inclusi quelli relativi alla colpevolezza e alla responsabilità.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Aver aderito al concordato sulla pena equivale a una rinuncia a contestare i punti concordati, rendendo ogni successiva impugnazione su tali aspetti proceduralmente non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47066 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 12/04/1996
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
‘dato avviso alle parti;i
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, su accordo delle parti, ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 585, 635, 625 e 655 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente