Concordato in Appello: la Cassazione Fissa i Paletti per l’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per impugnare una sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali, dichiarando inammissibili i ricorsi di due imputati e chiarendo i confini del controllo di legittimità.
I Fatti del Caso
Due imputati ricorrevano in Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello a seguito di un accordo sulla pena. Uno dei ricorrenti lamentava una presunta mancata motivazione riguardo le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. L’altro, invece, denunciava una violazione di legge, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse recepito integralmente la volontà delle parti, in particolare riguardo al consenso per una pena sostitutiva, consenso che però era stato formulato solo mesi dopo l’emissione della sentenza.
I Limiti al Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Suprema Corte ha colto l’occasione per riaffermare un principio consolidato: l’accordo tra le parti sulla pena in appello limita drasticamente i motivi di un successivo ricorso per cassazione. La logica è semplice: se le parti rinunciano a specifici motivi di appello per ottenere una pena concordata, non possono poi ‘ripensarci’ e sollevare le stesse questioni o altre connesse davanti al giudice di legittimità.
Come stabilito da precedenti sentenze, l’accordo “limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia”. Di conseguenza, non è possibile lamentare un difetto di motivazione sulla sentenza che si limita a ratificare l’accordo raggiunto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha smontato le argomentazioni dei ricorrenti con motivazioni precise. In primo luogo, ha ribadito che il giudice d’appello, di fronte a una richiesta di concordato, ha solo due strade: accogliere l’accordo o rigettarlo. Non può modificarlo o discostarsi dai termini proposti, a meno che non debba pronunciare una sentenza di proscioglimento, un potere-dovere che è logicamente prioritario rispetto all’accordo stesso. Qualsiasi altra doglianza sui motivi rinunciati è, per definizione, inammissibile.
In secondo luogo, e con riferimento a uno dei ricorsi, la Cassazione ha evidenziato un’incongruenza temporale decisiva. Il consenso dell’imputato alla sostituzione della pena era stato formalizzato a luglio 2024, mentre la sentenza impugnata era stata emessa a marzo 2024. Era quindi materialmente impossibile per la Corte d’Appello tener conto di un consenso manifestato quasi quattro mesi dopo la sua decisione. Questo vizio rende la censura manifestamente infondata.
Conclusioni
La decisione in commento è un importante monito sulla natura e sugli effetti del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta compiendo una scelta che preclude, in larga parte, la possibilità di un ulteriore grado di giudizio. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui il patto processuale va rispettato e non può essere aggirato con impugnazioni basate su motivi a cui si è implicitamente o esplicitamente rinunciato.
È possibile impugnare una sentenza basata su un “concordato in appello” per difetto di motivazione?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo tra le parti limita la possibilità di impugnazione ai soli motivi che non sono stati oggetto di rinuncia, escludendo quindi le questioni relative alla motivazione della sentenza concordata.
Cosa succede se un elemento dell’accordo, come il consenso a una pena sostitutiva, viene presentato dopo l’emissione della sentenza?
L’elemento non può essere preso in considerazione. La Corte ha stabilito che la proposta di concordato e tutti i suoi elementi devono essere completi prima che il giudice emetta la sentenza; qualsiasi integrazione o consenso formulato successivamente è irrilevante ai fini della decisione già presa.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2586 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2586 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a MUSSOMELI il 19/04/1975 NOME COGNOME nato a CAMPOFRANCO il 21/04/1943
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordem formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difett motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati” (Sez. 3, Sentenza n. 51557 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628), posto che “raccordo delle parti limita la cognizione del giudi di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/20 COGNOME, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso di Modica propone motivi in punto mancata motivazione sulla esistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen., mentre il ricorso di COGNOME individua una violazione di legge manifestamente insussistent atteso che “il giudice, qualora ritenga di accedere all’accordo, non può discostarsi dai termi cui è stato prospettato” (Sez. U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481, in motivazione), e la pronuncia di un provvedimento difforme da quello richiesto dall parti si giustifica soltanto “in quanto l’esercizio del predetto potere-dovere dà luogo provvedimento che si pone in rapporto di alternatività e di priorità logica rispetto a q domandato dalle parti” (ibidem), mentre, nel caso in esame, il consenso dell’imputato alla sostituzione pena non è stato inserito nella proposta di concordato ma è stato formulato soltan il 23 luglio 2024, mentre la sentenza impugnata era stata emessa giàirff. marzo 2024;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.