Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15681 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 27/03/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 11/12/1988 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 24/09/2024 su concorde richiesta delle parti ai sensi degli art. 599, 599bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 25/11/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di COGNOME COGNOME esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen. e ritenuta la prevalenza delle già riconosciute circostanze aggravanti generiche sulla residua aggravante, ha rideterminato la pena inflitta al COGNOME in ordine ai reati allo stesso ascritti in anni quattro di reclusione ed euro 1500,00 di multa, con sostituzione delle pene accessorie applicate dalla sentenza impugnata con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque e conferma nel resto.
COGNOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo con il quale ha dedotto inosservanza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in considerazione del contenuto della pronuncia impugnata, non avendo il giudice espressamente escluso le aggravanti dell’uso delle armi e del travisamento, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in tema di disciplina penitenziaria e sospensione dell’ordine di esecuzione.
Il ricorso Ł all’evidenza manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: ‘In tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a
motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.’ (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., relativamente alla qualificazione giuridica del fatto anche nella sua componente circostanziale.
In tal senso, occorre considerare che il ricorrente non ha in alcun modo contestato l’accordo raggiunto e si Ł limitato a lamentare una mancata esplicita esclusione delle aggravanti dell’uso dell’arma e del travisamento. Tale doglianza non si confronta con il chiarissimo contenuto della decisione sia per quanto concerne la motivazione, che per quanto riguarda il dispositivo. Il dispositivo contiene difatti esplicito richiamo alla esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., dizione che ricomprende senza alcuna incertezza, anche sulla base di una mera interpretazione letterale, tenuto conto della contestazione elevata e dell’accordo intervenuto tra le parti, sia la violenza o la minaccia commessa con armi, che la azione compiuta da persona travisata o da persone riunite. La decisione rispetta dunque specificamente il portato dell’accordo raggiunto tra le parti, che di fatto non risulta contestato dalla parte ricorrente, se non quanto alla necessità di auspicata maggiore esplicitazione del suo contenuto da un punto di vista letterale.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende ex art. 6161 cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME