Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERONA il 02/02/1995
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avvis alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Genova, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena (segnatamente, in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.666,00 di multa) deducendo violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 6; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per avere la Corte di appello omesso di motivare adeguatamente in ordine all’accertamento dell’insussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod.proc.pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del
20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione,
atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione; conf.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196).
E’ pacifico che nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede
di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati
(cfr. ex multis Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).
Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.
35108 del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, COGNOME ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, Rv.
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573
del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009,
COGNOME ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv.
245144).
Va quindi dichiarata, senza formalità, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 aprile 2025.