Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14404 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/03/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14404 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il 11/03/1989
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, a seguito di concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen, con sentenza del 18/11/2024, previa declaratoria di inammissibilità dei motivi oggetto di rinuncia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 07/11/2022, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., con conferma nel resto della sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del suo difensore, con unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la violazione di legge per omessa verifica della insussistenza delle ragioni poste alla base di un eventuale proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. Sul tema si Ł precisato, con principio che qui si intende ribadire che: ‘In tema di patteggiamento in appello ex art. 599bis c od. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, Ł inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena
concordata’ (Sez. 319983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura dei motivi di appello, della sentenza e del motivo di ricorso proposto in questa sede, tra l’altro con allegazioni del tutto generiche ed astratte.
Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: ‘In tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.’ (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME