Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di applicava ad NOME COGNOME la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deducev con due distinti motivi, la carenza della motivazione in relazione conferma responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al cons pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del gi mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valut
ex delle condizioni di proscioglimento
art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinen alla determinazione della pena,che non si siano trasfusi nella illegalità della s
inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella pre legge (tra le altre: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01)
Nel caso in esame venivano dedotti motivi non consentiti attinenti a motivi rinunc e alla determinazione della sanzione oggetto di concordato.
s44.0AL DiAttariTe
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorsconsegue, per il disposto dell’art. 6
proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina
equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presjdente