Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti di un successivo ricorso in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un importante chiarimento, stabilendo i confini precisi entro cui tale impugnazione può essere considerata ammissibile.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, la Corte di Appello, prendendo atto della rinuncia dell’imputata a tutti i motivi di impugnazione, applicava la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Successivamente, il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, lamentando due specifiche violazioni: la carenza di motivazione riguardo la conferma della responsabilità penale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello si era limitata a ratificare l’accordo tra accusa e difesa. L’imputata aveva rinunciato a contestare la propria colpevolezza e altri aspetti della sentenza di primo grado, in cambio di una determinazione concordata della pena. Questo passaggio è cruciale per comprendere la successiva decisione della Cassazione.
I Limiti del Ricorso contro il Concordato in Appello
La questione giuridica centrale riguarda l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza che recepisce un concordato in appello. Il difensore sosteneva che il giudice d’appello avrebbe comunque dovuto motivare la sua decisione su punti fondamentali come la responsabilità e le attenuanti, anche in presenza di un accordo.
Il Principio di Diritto della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio consolidato. L’accesso al concordato in appello implica una rinuncia implicita a contestare i punti che non sono oggetto dell’accordo stesso. Di conseguenza, le doglianze relative a motivi rinunciati non possono essere riproposte in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per questioni che attengono alla validità e alla corretta formazione dell’accordo. Nello specifico, i motivi ammissibili sono:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancato consenso del P.M.: se manca o è invalido il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Decisione difforme: se la pronuncia del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Nel caso in esame, i motivi del ricorso non rientravano in nessuna di queste categorie. Al contrario, riguardavano proprio quegli aspetti – la valutazione della responsabilità e le circostanze attenuanti – ai quali l’imputata aveva rinunciato per poter beneficiare del concordato.
Le Conclusioni
La decisione riafferma la natura negoziale del concordato in appello. Accettando questo rito, l’imputato compie una scelta processuale strategica: baratta la possibilità di un’assoluzione o di una pena più mite (basata su tutti i motivi di appello) con la certezza di una pena concordata e, solitamente, più favorevole rispetto a quella del primo grado. Pertanto, una volta intrapresa questa strada, non è possibile tornare indietro e contestare gli elementi di fatto e di diritto che sono stati oggetto di rinuncia. La sentenza diventa attaccabile in Cassazione solo per vizi che inficiano la genuinità dell’accordo stesso, non per un riesame del merito.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice non rispetta l’accordo raggiunto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi (carenza di motivazione sulla responsabilità e mancata concessione di attenuanti) ai quali l’imputato aveva implicitamente rinunciato per poter accedere al concordato in appello.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello nel concordato?
Comporta l’accettazione da parte dell’imputato di non contestare più determinati aspetti della sentenza di primo grado (come la valutazione della colpevolezza) in cambio di un accordo con il pubblico ministero per una pena più favorevole in appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LUCERA il 14/08/1980
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di applicava ad NOME COGNOME la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deducev con due distinti motivi, la carenza della motivazione in relazione conferma responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al cons pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del gi mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valut
ex delle condizioni di proscioglimento
art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinen alla determinazione della pena,che non si siano trasfusi nella illegalità della s
inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella pre legge (tra le altre: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01)
Nel caso in esame venivano dedotti motivi non consentiti attinenti a motivi rinunc e alla determinazione della sanzione oggetto di concordato.
s44.0AL DiAttariTe
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorsconsegue, per il disposto dell’art. 6
proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina
equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presjdente