Concordato in Appello: Limiti all’Impugnazione in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, a fronte della rinuncia ai motivi di impugnazione. Ma cosa succede se, dopo aver raggiunto tale accordo, l’imputato decide comunque di presentare ricorso in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i limiti invalicabili di tale facoltà.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, un imputato, tramite il proprio difensore, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello. A fronte di tale accordo, l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello, compreso quello relativo alla restituzione di una somma di denaro. La Corte di Appello, prendendo atto della rinuncia e dell’accordo, applicava la pena concordata.
Contrariamente a quanto pattuito, il difensore proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando la carenza di motivazione su questioni che erano state oggetto dei motivi di appello rinunciati, quali la qualificazione giuridica del reato (rapina aggravata), il riconoscimento della desistenza e la conferma della confisca.
Il Ricorso dopo il Concordato in Appello e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza riguardo alla natura e ai limiti dell’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
Il Collegio ha ribadito che la possibilità di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di questo tipo è circoscritta a specifiche e tassative ipotesi. Non è possibile, infatti, utilizzare il ricorso di legittimità per rimettere in discussione il merito della vicenda o per sollevare questioni che sono state oggetto di espressa rinuncia per poter accedere al patteggiamento in appello.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa sulla logica stessa dell’istituto del concordato. Accettando l’accordo, l’imputato compie una scelta processuale strategica: baratta la possibilità di un riesame nel merito dei motivi di appello con la certezza di una pena concordata (spesso più favorevole). Ne consegue che le doglianze relative a tali motivi rinunciati non possono essere riproposte in una sede successiva.
La Cassazione chiarisce che il ricorso è ammissibile solo se contesta vizi che attengono alla formazione stessa dell’accordo. In particolare, è possibile impugnare la sentenza per motivi relativi a:
1. Vizi della volontà: se la volontà dell’imputato di accedere al concordato non si è formata liberamente e consapevolmente (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Vizi del consenso del Pubblico Ministero: qualora il consenso della pubblica accusa fosse viziato.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito nell’accordo tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza, specialmente se riguarda il merito delle questioni a cui si è rinunciato, è da considerarsi inammissibile. Nel caso esaminato, l’imputato tentava proprio di ottenere un riesame nel merito (qualificazione giuridica, desistenza, confisca), argomenti che aveva esplicitamente abbandonato per beneficiare della pena concordata.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione che preclude, di norma, un’ulteriore impugnazione in Cassazione sui motivi rinunciati. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la valutazione sulla convenienza dell’accordo deve essere ponderata attentamente, essendo consapevoli che, una volta formalizzata la rinuncia, non sarà più possibile tornare sui propri passi e contestare il merito di quelle decisioni. Il ricorso di legittimità resta un presidio fondamentale, ma solo per garantire la correttezza procedurale e la libertà del consenso che portano alla formazione dell’accordo, non per aggirarne gli effetti.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se contesta vizi relativi alla formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è difforme rispetto a quanto concordato.
Quali motivi di ricorso sono inammissibili dopo un concordato in appello?
Sono inammissibili tutte le doglianze e i motivi che sono stati oggetto di rinuncia per poter accedere al concordato. Non è possibile, ad esempio, contestare la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione delle prove se si è rinunciato a tali motivi in appello.
Perché la Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso sui motivi rinunciati?
Perché la rinuncia ai motivi di appello è il presupposto fondamentale per ottenere il concordato sulla pena. Permettere di riproporre in Cassazione le stesse questioni vanificherebbe la natura stessa dell’accordo, che si basa su una scelta consapevole dell’imputato di non proseguire nella discussione di merito in cambio di una pena certa e concordata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 22/09/1975 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di compreso quello relativo alla restituzione del denaro applicava a NOME COGNOME COGNOME la pena concordata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deducev con due distinti motivi la carenza della motivazione in relazione alla qualificazione g assegnata alla condotta contestata (rapina aggravata), al riconoscimento della desi ed alla conferma della confisca.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca m relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al cons pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del gi mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valut
delle condizioni di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attine alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della
inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pre legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).
Nel caso in esame tutti i motivi diversi da quelli inerenti il trattamento sanzio ivi compreso quello relativo alla restituzione del denaro in sequestro, risultan
stati rinunciati (come riportato con chiarezza a pag. 4 del provvedimento impugnato
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin
equitativamente in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 marzo 2025.