Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21041 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 06/05/1998
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 luglio 2024, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decis resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 14 novembre 2023, pronunciandosi ai sensi dell’art
599
bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa la pen
inflitta a NOME COGNOME in ordine ai reati ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n del 1990; fatti commessi in concorso con il coimputato NOME COGNOME
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa di COGNOME ha censurato la mancat concessione delle circostanze attenuanti generiche, sotto il duplice profilo del vizio di motivaz
e della violazione di legge.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis cod.
proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2
22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richies e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianz relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non ricompresa nei limiti editta diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata da ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua genericità.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.